Skip to main content

Vendere un immobile con ipoteca ex equitalia?

Si può vendere un immobile con iscritta un’ipoteca da parte dell’ex Equitalia?

Si, la risposta è senza dubbio positiva.

La legge prevede la possibilità del debitore di vendere l’immobile su cui è iscritta ipoteca da parte dell’ex Equitalia purché si rispettino alcuni parametri previsti all’art.52 del D.P.R. 603/1972.

Cosa dice la l’art.52?

La norma prevede che “Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso

In sostanza, per poter vendere l’immobile bisognerà fare dei calcoli sulla rendita catastale con le dovute maggiorazioni e presentare un’istanza ben argomentata all’Agente della Riscossione per chiedere a quest’ultima il consenso alla vendita e la partecipazione di un loro funzionario al rogito notarile.

Vi sono casi, anche molto frequenti, in cui il valore determinato con la rendita catastale ex art. 52 è di molto superiore al valore che possiamo ricavare dalla vendita dell’immobile (per intenderci al valore di mercato).  In questi casi, il consenso alla partecipazione della vendita è legato al debito iscritto a ruolo. In altri termini se il debito iscritto presso ex Equitalia è maggiore al ricavato dalla vendita, l’Agenzia probabilmente rigetterà la nostra richiesta.

Cosa fare in casi simili?

Prima cosa: non scoraggiarsi!

Ci sono diverse strade da seguire, questo dipende molto dalla particolare situazione in cui ci si trova, per questo non mi è possibile indicare in astratto delle possibili soluzioni. Vanno esaminate caso per caso.

C’è pur sempre, in extrema ratio, la possibilità di rappresentare all’Agente della Riscossione e Agenzia delle Entrate, tramite apposita istanza ben documentata (completa di perizia estimativa e proposta di acquisto), che il valore reale dell’immobile è ben diverso da quello di cui all’art. 52, risalente a una norma degli anni 70.

Si può azionare la procedura anche se l’ipoteca è iscritta a carico di un solo comproprietario?

Si, certamente!

Facciamo un esempio: Alberto e Giovanna sono fratelli e comproprietari di un immobile ciascuno al 50%. Alberto, avendo dei debiti con l’ex Equitalia, si è visto iscrivere ipoteca per la sua quota. Giovanna, pur non avendo debiti con l’Agenzia della Riscossione, e pur essendo intenzionata a vendere l’immobile, si vede costretta a tenersi l’immobile insieme ad Alberto perché oggetto di ipoteca. Nascono, quindi, discussioni in famiglia che sfociano in liti tra fratelli.

La soluzione c’è.

La casa si può vendere. Per far ciò le parti, con l’ausilio di un legale specializzato in materia, dovranno compiere i diversi passaggi della procedura di cui all’art. 52. Oppure, nel caso in cui detta normativa non sia applicabile al caso concreto, percorrere una delle tante vie alternative, che ci sono e che il consulente di fiducia saprà certamente indicarvi in modo da vendere l’immobile libero da ipoteca e…salvare i rapporti familiari.

Sia sempre chiara una cosa: il comproprietario che non ha debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in caso di vendita percepirà dall’acquirente, l’intero pagamento relativo alla sua quota.

Vuoi vendere il tuo immobile con iscritta ipoteca?

 


Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



Hai bisogno di un aiuto legale?
Compila il form o chiama allo 06 688 918 96
Form in bottom
Categorie

Articoli del giorno

    Articoli Recenti

    Potrebbero interessati anche questi altri articoli
    • Solo un ufficio di equitalia territorialmente competente può disporre il fermo del veicolo
    • Cartella di pagamento consegnata a un “familiare convivente”. La notifica è valida?
    • Cartella di pagamento? Ecco cosa fare…
    • Hai aderito alla rottamazione?
    • La nullità della cartella notificata a ex socio
    • CTR di Roma: Prescrizione di 5 anni anche per debiti erariali.
    • Come si notifica un atto tributario agli eredi?
    • Attenzione alla notifica della cartella di pagamento
    • Collabora con lo studio!
    • Rideterminazione classe e rendita catastale dell’immobile