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Tariffa sui rifiuti degli stabilimenti balneari

L’obbligatorietà della Tariffa Rifiuti per gli stabilimenti balneari

È innegabile che la questione relativa all’applicazione della Tariffa Rifiuti agli stabilimenti balneari abbia generato un ampio dibattito giuridico. Tuttavia, è ormai ben stabilito sia nella giurisprudenza di merito che nella giurisprudenza di legittimità che anche l’area scoperta destinata all’arenile di uno stabilimento balneare debba essere sottoposta alla Tariffa Rifiuti.

L’arenile come attrattiva principale

L’arenile rappresenta indubbiamente la principale attrattiva di uno stabilimento balneare. È lì che i visitatori trascorrono la quasi totalità della loro giornata, talvolta persino l’intera giornata. Questa affluenza costante di persone contribuisce in modo significativo alla produzione di rifiuti. In effetti, è proprio la presenza di un elevato numero di visitatori, come affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cagliari nella sentenza n. 29/1/2021, che legittima il Comune, in veste di gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a richiedere il pagamento della T.A.R.I., considerando l’arenile come una superficie utile per calcolare l’importo dovuto a titolo di questa tassa.

Il principio della Tariffa Rifiuti

Il principio dell’applicazione della Tariffa Rifiuti è stato ancor prima affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31460/2019. Secondo i giudici di legittimità, la Tariffa Rifiuti è dovuta in virtù dell’art. 62 del D.lgs. n. 507 del 1993 per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a prescindere dal loro uso specifico, con l’eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Inoltre, l’obbligo si applica anche ai locali e alle aree che, per la loro natura o per il particolare uso a cui sono destinati, generano rifiuti in modo stabile.

La determinazione dell’importo

La questione dell’importo dovuto per la Tariffa Rifiuti per gli stabilimenti balneari solleva alcune questioni importanti. Tuttavia, secondo il parere dei giudici di legittimità, l’art. 66 del  cit. D.lgs. prevede alcune riduzioni dell’imposizione per situazioni che obiettivamente comportano una minore utilizzazione del servizio. Questo è il caso, ad esempio, quando l’utilizzo dello stabilimento è stagionale o non continuativo. In queste circostanze, viene applicata una riduzione percentuale della tariffa, il cui ammontare è stabilito in base alla licenza rilasciata dagli organi competenti per l’esercizio dell’attività. Si tratta di un sistema che regola in modo specifico queste situazioni e impone al contribuente l’onere di dichiarare e dimostrare le circostanze fattuali rilevanti per la determinazione dell’importo esatto della tassa.

In conclusione, l’applicazione della Tariffa Rifiuti agli stabilimenti balneari è un argomento che è stato ampiamente dibattuto e risolto in modo chiaro dalla giurisprudenza, tenendo conto delle caratteristiche uniche di questi luoghi e delle relative produzioni di rifiuti. La legge offre anche opportunità per ridurre l’onere fiscale in base alle circostanze specifiche di ciascuno stabilimento.


Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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