TARIFFA RIFIUTI STABILIMENTI BALNEARI
Commissione Tributaria di Caltanissetta sentenza n°358/3/2013
E’ irragionevole e, dunque, illegittima la pretesa del Comune di tassare per l’intero anno solare anche l’area scoperta destinata ad arenile di uno stabilimento balneare. Ciò perché dal giorno 1 ottobre al 31 aprile dell’anno successivo (153 giorni) tale area non è in grado di produrre rifiuti. Pertanto, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 507/1993, qualora gli utenti occupano o detengono temporaneamente (uso inferiore a 183 giorni durante l’anno), con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico aree gravate da servitù di passaggio, il Comune deve istituire una tariffa a base giornaliera e assoggettare l’area destinata ad arenile a detta tariffa per il solo periodo (1 maggio- 30 settembre) in cui è potenzialmente in grado di produrre rifiuti. Questo, in estrema sintesi, è il principio adottato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta con sentenza n° 358/3/2013 del 27/6/2013, accogliendo parzialmente il ricorso avverso un avviso di accertamento notificato al gestore di uno stabilimento balneare.
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