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INFORMAZIONI CERVED: IPOTESI D’ILLEGITTIMITA’ DELL’ANNOTAZIONE DEL FALLIMENTO

garante privacy

Riferimenti:

– art.11 del D.Lgs. n°196/2003 (Codice sulla Privacy)

 

Accade spesso che a seguito di un fallimento di una società di capitali, il socio della stessa e/o l’amministratore unico, soltanto per aver ricoperto delle cariche all’interno della società fallita, si vedano rifiutare dei finanziamenti da parte delle banche o altre società finanziarie perché dal “Dossier personale”, estratto dal sistema Cerved, risulta il fallimento della società in cui rivestivano in passato una carica sociale.

E’ evidente che l’associazione dell’informazione a un evento pregiudizievole che non li riguarda direttamente poiché riferibile solo ed esclusivamente alla società fallita, arreca un enorme pregiudizio alla reputazione della persona fisica, giacché il segnalato accostamento è suscettibile di far travisare caratteri e qualità professionali e imprenditoriali dell’interessato, pregiudicandone l’affidabilità commerciale, in ragione di fatti per i quali non risulta provata l’ascrivibilità allo stesso.

La questione dev’essere trattata al cospetto dell’art.11, comma 1, lett. a) e d) del Codice sulla Privacy, che richiede non solo che i dati personali debbano essere trattati in modo lecito e corretto ma anche in modo completo e pertinente e non devono in nessun caso eccedere rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Ora, la Cerved Group S.p.A. (di seguito, “Cerved”), com’è noto, gestisce delle banche dati costituite presso di sé estraendo informazioni da altri archivi (formati da soggetti pubblici e privati) al fine di fornire alla propria clientela (composta per lo più da professionisti e operatori economici, quali banche, finanziarie, imprese e agenzie d’informazioni) servizi aventi contenuto informativo nell’ambito della c.d. business information.

Il novero dei soggetti censiti dalla società è, dunque assai ampio: si tratta di società, imprenditori individuali o persone fisiche, rispetto alle quali vengono fornite informazioni relative a c.d. “cariche/qualifiche gestionali”, partecipazioni societarie, protesti, pregiudizievoli di conservatoria, dai quali si può desumere la loro “affidabilità commerciale” alla luce degli eventi pubblici rilevanti censiti.

I dati, però, contenuti nei dossier che riguardano un determinato soggetto giuridico devono riferirsi direttamente a questi.

Nel perseguimento della propria finalità informativa realizzata rispetto alle persone fisiche (tramite il c.d. “dossier persona”), come più volte ribadito dal Garante della Privacy, è da censurare la condotta del Cerved che nella rappresentazione dei dati personali contenuti nei dossier associa alle informazioni personali relative ai soggetti censiti anche eventi che si riferiscono a terzi presso cui tali soggetti hanno operato o rivestito cariche (ad esempio, nel “dossier persona”, vengono associate informazioni relative a procedure concorsuali delle c.d. “imprese connesse”).

In sostanza il Garante della Privacy, ha ritenuto illegittima l’indicazione nel “dossier persona” del fallimento di società nell’ambito dei prodotti informativi relativi a persone fisiche, poiché non risulta pertinente rispetto alla finalità di fornire informazioni commerciali. Trattasi, a parere del Garante, di un evento (pregiudizievole) accaduto in relazione a terzi (e, in particolare, alla società in cui le persone fisiche avevano operato), rispetto al cui verificarsi l’ordinamento prevede una responsabilità personale in capo ai soggetti che rivestono le qualifiche dagli stessi ricoperte solo in casi residuali e accertabili giudizialmente (cfr. artt. 2462 e 2476 cod. civ.; art. 146 r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

La menzionata associazione effettuata da Cerved è suscettibile di mettere in cattiva luce il soggetto cui l’informazione viene a riferirsi: in questi casi l’interessato potrebbe vedere incrinato il proprio diritto meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l’applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva.

Tenuto conto dei molteplici provvedimenti del Garante della Privacy in materia*, possiamo certamente concludere che l’informazione relativa a un evento che ha interessato una società –informazione comunque sempre reperibile, anche attraverso il “dossier impresa” riferito ad essa– non può essere associata direttamente e immediatamente a soggetti che abbiano operato o rivestito cariche in essa, trattandosi, per l’appunto, di entità diverse.

Avv. Alessandro Sgrò

* Per maggiori info sulla procedura di cancellazione al Cerved o per visionare i provvedimenti in materia da parte del Garante della Privacy invia una mail al seguente indirizzo: info@studiolegalesgro.net

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