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L’AVVISO IRPEF DEVE CONTENERE L’ESATTA ALIQUOTA APPLICATA

 

tribunale82

 

Riferimenti:

Sentenza della Corte di Cassazione n°7635/2014;

Art. 42 del D.P.R. n°600/1973.

Con sentenza n°7635/2014, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia ha proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, poichè  nell’atto l’Amministrazione Finanziaria  non aveva riportato con esattezza l’aliquota applicabile al caso concreto ma, in via del tutto generale, le aliquote minime e massime.

Gli Ermellini, infatti, con la sentenza in commento, sostengono che  “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’avviso di accertamento che non riporti l’aliquota applicata, ma solo l’indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art.42, il quale richiede che sia evidenziata l’aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all’ausilio di un esperto”.

Orbene, a volte capita di sottovalutare la portata, sotto il profilo dei requisiti di precisione e dettaglio, del disposto di cui all’art. 42 del D.P.R. n°600/1973, e di conseguenza non eccepire in sede giudiziaria eventuali mancanze in tal senso dell’Agenzia delle Entrate che potrebbero invece condurre a una declaratoria di illegittimità degli atti posti in essere da quest’ultima.

In particolare, la precisione e la chiarezza sono elementi che non possono mai mancare negli atti posti in essere dall’Amministrazione Finanziaria e che tendono a incidere nella sfera giuridica del destinatario, ciò perché il contribuente deve immediatamente e agevolmente comprendere l’operato dell’Ufficio, verificando anche con una semplice operazione contabile l’esattezza del calcolo delle imposte dovute, senza ricorrere a complesse cognizioni tecniche o, finanche, a esperti in materia. In sostanza, l’obbligo di motivazione dell’atto è assolto tutte le volte in cui il contribuente astrattamente sia messo in grado dall’Ufficio di cogliere le ragioni dell’accertamento e l’esattezza dei calcoli posti alla base dell’atto notificatogli.

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