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SOVRAINDEBITAMENTO

La procedura per liberarsi dai debiti

 

Le dimensioni assunte dalla crisi economica hanno inevitabilmente esasperato le situazioni di sovraindebitamento: molte famiglie si sono indebitate per far fronte alle esigenze quotidiane e le imprese si vedono sempre più tassate con la difficoltà ad assolvere i loro debiti.

Una soluzione interessante ci è offerta dalla legge n°3/2012 che prevede la possibilità per il debitore (sia esso persona giuridica o persona fisica) di ottenere che i creditori siano soddisfatti da quanto può realmente pagare: l’ammontare del debito che non può essere pagato alla fine della procedura verrà cancellato con piena riabilitazione del debitore.

La novità, senza precedenti nel nostro Paese, è che anche il consumatore persona fisica che ha contratto debiti esclusivamente per finalità diverse dall’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta, può accedere alla procedura di  cui alla legge n°3/2012. In quest’ultimo caso rilevano situazioni che hanno evidenti ricadute sugli assetti familiari quali eventuali perdite di lavoro o situazioni personali di disagio o malattie.

Possono, dunque accedere alla procedura:

– il consumatore, persona fisica;

– piccola impresa non fallibile (ricavo lordo annuo non superiore a € 200.000,00);

– imprenditori agricoli;

– enti non profit;

start up innovativa (azienda che opera nella produzione e distribuzione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico, e che rispetta i parametri definiti dal D.L. n°179/2012).

Se hai una complessiva situazione debitoria alla quale non riesci più a fare fronte, lo studio legale e tributario Sgrò procederà ad analizzare:

– l’esposizione debitoria;

– eventuali iscrizioni a ruolo da parte di Equitalia – fermi amministrativi e ipoteche;

– valutare la migliore strategia da applicare al caso concreto.

Per info sulla procedura: tel. 06.68891896  oppure invia una mail a info@studiolegalesgro.net

 

 

 

 

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AGGIO DI RISCOSSIONE: IPOTESI D’ILLEGITTIMITA’

cash

Riferimenti:

– Art.17, comma 1, del D.lgs. n°112/1999

– Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n°4682/24/2015.

 

Occorre inizialmente precisare, come riferito dagli stessi Giudici milanesi, che l’aggio di riscossione altro non è che una misura finanziaria che va ad aggiungersi al totale delle somme che il contribuente è tenuto a pagare, in caso di somme dovute all’Erario, al fine di compensare il rischio di insolvenza da parte del contribuente stesso.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.lgs. n°112/1999, l’attività dei concessionari, ossia gli agenti della riscossione, dev’essere remunerata con un aggio. Esso ha natura tributaria, poiché per il contribuente che è tenuto a pagarlo, integra il tributo iscritto a ruolo.

Va subito chiarito che il rischio d’insolvenza da parte del contribuente si può ravvisare solo se vi siano delle condotte poste in essere da quest’ultimo prima dell’iscrizione a ruolo, come nel caso di un avviso di accertamento emesso dalla P.A. e non opposto che ha costretto l’Amministrazione finanziaria a rimettere la questione ad Equitalia per la riscossione di quanto inevaso ma non, certamente, nei casi di iscrizione nel ruolo provvisorio in pendenza di un ricorso presentato dal contribuente/ricorrente.

Difatti, secondo la recentissima sentenza n°4682/24/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano “per molti tributi, quali quelli versati a titolo provvisorio in pendenza di ricorso, tale rischio non è palesemente ravvisabile, poiché l’iscrizione nei ruoli esattoriali non rappresenta, come nel caso precedente, una misura eccezionale e coercitiva volta all’assunzione della somma dovuta, bensì una mera prassi di riscossione ordinaria. In questi casi, non palesandosi il “rischio”, non si giustifica il versamento dell’aggio, che, al contrario, si evidenzia come una ingiustificata sanzione accessoria”.

In sostanza l’aggio non è dovuto per la riscossione parziale posta in essere da Equitalia in pendenza di un ricorso innanzi all’autorità giurisdizionale.

Avv. Alessandro Sgrò

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OK DELLA CASSAZIONE ALL’OPPOSIZIONE DEL RUOLO

cassazione

Riferimenti:

– Corte di Cassazione, Sezione Unite, sentenza n°19704/2015;

– differenza tra ruolo ed estratto di ruolo;

– termini per proporre opposizione all’iscrizione a ruolo.

 

Spesso mi capita di assistere dei contribuenti che sono venuti a conoscenza di un iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia, portandomi l’estratto di ruolo rilasciato dall’Ufficio.

La domanda è, per lo più, la medesima: “si può fare qualcosa, visto che non ho mai ricevuto la cartella di pagamento?”

A questa domanda fino a oggi la risposta risultava incerta poiché molte Commissioni Tributarie dichiaravano, finanche, inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso il ruolo di cui quest’ultimo era venuto a conoscenza tramite l’estratto rilasciato da Equitalia.

Da oggi però, la risposta sarà ben diversa, poiché la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n°19704/2015, ha finalmente riconosciuto la possibilità al contribuente di proporre opposizione avverso detta iscrizione a ruolo quando il contribuente lamenti in giudizio la mancata notifica della cartella di pagamento.

In questi casi consiglio vivamente di farsi rilasciare da Equitalia non solo l’estratto di ruolo, ove è indicata la presunta pretesa impositiva e il numero d’iscrizione a ruolo delle somme inevase, ma anche la relazione di notificazione dell’atto (cartella di pagamento) che l’Agente della riscossione sostiene di aver regolarmente notificato al contribuente. Solo da un attento esame di detta relazione di notifica si potrà valutare la possibilità di ricorrere in sede giudiziaria!

Ad ogni modo, gli Ermellini, preliminarmente, hanno voluto fare un’importante precisazione circa la differenza che intercorre tecnicamente tra ruolo ed estratto di ruolo, quest’ultimo rilasciato dagli Uffici di Equitalia; precisazione che è bene tenere a mente al fine di non incorrere in errori in sede giudiziaria.

  1. a) Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario e pertanto nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Il ruolo è un atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è pertanto un atto impugnabile;
  2. b) l’estratto di ruolo, invece, non è un atto impugnabile poiché è solo un elaborato informatico dell’esattore sostanzialmente contenente gli elementi della cartella, quindi anche gli “elementi” del ruolo afferente quella cartella (il C.d.S., peraltro, ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici). Trattasi di atto interno dell’Agente della Riscossione.

In definitiva, secondo la Corte di Cassazione con la sentenza in esame, sebbene sia escluso al contribuente potersi opporre “all’estratto di ruolo”, egli può, al contrario, impugnare il “contenuto” del documento stesso, ossia gli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati.

Termini per impugnare: gli Ermellini riconoscendo la possibilità di impugnare il ruolo (si badi bene, la Cassazione parla di “ruolo” e non dell’estratto di ruolo) solo quando si lamenti la mancata notifica dell’atto precedente, stabiliscono inoltre che il termine per proporre ricorso decorre dalla conoscenza dell’iscrizione a ruolo che concretamente avviene con la presa visione dell’estratto di ruolo che è rilasciato dai preposti uffici di Equitalia S.p.a..

Si consigliano prudenza e un attento esame della documentazione, quale l’estratto di ruolo e la relazione della notifica della cartella di pagamento che si ritiene non sia stata notificata!

Avv. Alessandro Sgrò

 

Scarica la sentenza (Cass. Sez. Unite n°19704 del 2015)

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