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ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI IRROGATE PER VIOLAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE.

La presunzione di non colpevolezza deve essere sempre applicata anche alle sanzioni amministrative.

LE SANZIONI NON SEMPRE SONO DOVUTE!

 

 

Riferimenti:

Art. 5 del D.Lgs. n°472/1997;

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, sent. n°179/1/2013;

Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sent. n°258/29/2012.

 

In un periodo di forte contrazione economica, come quello che stiamo vivendo, succede che le piccole e medie imprese non riescano con tempestività a versare al fisco le somme a quest’ultimo dovute. Ciò, ovviamente, non impedisce all’Amministrazione Finanziaria di procedere in via esecutiva per il recupero di delle somme inevase.

Se quanto sopra è vero è altrettanto certo quello che da sempre lo scrivente studio sostiene anche in sede giudiziaria, e precisamente che qualora  l’omesso pagamento del tributo è stato provocato da ripetuti ritardati pagamenti delle somme dovute al contribuente da soggetti pubblici e/o privati, quest’ultimo non può rispondere anche delle sanzioni amministrative irrogate per l’omesso o ritardato pagamento poiché esulerebbe l’elemento soggettivo della colpa ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 472/1997.

Difatti, la norma in esame stabilisce che “Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. In sostanza, detta norma  richiede non solo che il soggetto abbia agito con coscienza e volontà ma anche che egli sia colpevole, ovvero che gli si possa rimproverare un comportamento quantomeno negligente.

E’ palese che l’assenza di colpa, ovvero di avere fatto uso dell’ordinaria diligenza per rimuovere l’ostacolo frapposto all’esatto adempimento delle obbligazioni,  dev’essere rigorosamente provata in giudizio al fine di evitare il versamento delle somme richieste a titolo di sanzione amministrativa.

Sul punto, appare interessante una recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso (sentenza n°179/1/2013) che a seguito di ricorso proposto dal contribuente ha dichiarato la parziale nullità di una cartella di pagamento con riferimento alle sole sanzioni amministrative.

 Nel caso sottoposto all’attenzione della Commissione Tributaria molisana, il contribuente aveva dimostrato in giudizio che il Comune di Campobasso, per il quale svolgeva prevalentemente in appalto la sua attività, aveva effettuato con ritardo notevolissimo (anche di otto mesi) i pagamenti dovuti al ricorrente per centinaia di migliaia di Euro, tanto da costringere la società allo sconto delle fatture presso le banche con notevoli perdite economiche. Ha, altresì, provato documentalmente che anche per la restante attività svolta in regime di subappalto per imprese private doveva ancora percepire importi rilevanti.

La Commissione giudicante, valutata la copiosa documentazione depositata dal ricorrente, constatava che quest’ultimo “ in più occasioni ebbe a sollecitare i pagamenti che le erano dovuti, si premurò di scontare le fatture in banca con evidenti notevoli perdite economiche, dovette richiedere un mutuo alla banca, dovette contrarre debiti verso i fornitori ed i propri dipendenti per somme ingenti e richiedere dilazioni di pagamento alla stessa A.F. per le annualità precedenti. E’ di tutta evidenza, a questo punto che la ricorrente ha ampiamente fornito la prova di avere usato tutta la ordinaria diligenza possibile per rimuovere l’ostacolo frapposto all’esatto adempimento della obbligazione tributaria, anche mediante reperimento di altre fonti finanziarie, sì che deve necessariamente escludersi che nel suo comportamento sia ravvisabile la colpa. Deve pertanto essere annullata la opposta cartella limitatamente alle sanzioni ed agli interessi”.

Sul punto, si segnala anche la sentenza n°258/29/2012 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che precisa “quando l’inosservanza della norma è necessariamente ed inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell’obbligazione delle soprattasse; ed è stato inoltre, sostenuto che, poiché anche la materia Fiscale si fonda su principi di correttezza ed equità, non può mai trovare giustificazione logica prima che giuridica, la punizione indiscriminata dell’incolpevole contribuente che versi, e lo provi, in stato di coatta incapacità economica”.

Avv. Alessandro Sgrò

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