HAI ROTTAMATO UNA CARTELLA E NON PUOI VERSARE LE RATE?
articolo utile per chi ha chiesto la rottamazione ma non ha la possibilità economica di adempiere al pagamento.
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Verifica la tua posizione debitoria.
Contribuente deceduto due diversi e alternativi modi di notifica dell’avviso di accertamento ex art. 65 del D.P.R. n°600/1973.
Ultime dalla Corte di Cassazione sulla notifica al familiare convivente in caso di assenza del destinatario.
ipotesi di illegittimità del pignoramento presso terzi.
opposizione all’iscrizione di ipoteca anche nel caso in cui non si è fatta opposizione al preavviso d’iscrizione.
E’ illegittima un’iscrizione di ipoteca se non è preceduta da un preavviso di iscrizione!
Riferimenti:
– Corte di Cassazione, sentenza n°8049/2017;
– D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12.
– D.P.R. n. 602 del 1973 art. 24.
Tra le diverse ipotesi d’illegittimità del preavviso di fermo amministrativo che ho trattato in alcuni articoli pubblicati sul mio sito nella categoria “Equitalia”, occorre annoverare anche quella concernente l’incompetenza dell’Ufficio territoriale di Equitalia ad emettere il provvedimento cautelare.
In sostanza, secondo la recentissima sentenza n°8049/2017 della Corte di Cassazione, l’Ufficio territoriale di Equitalia competente ad emettere un provvedimento di fermo amministrativo è solo ed esclusivamente quello in cui ha la residenza o il domicilio fiscale il contribuente (nel caso trattato dal giudice di legittimità il provvedimento di fermo del veicolo era stato emesso illegittimamente dal Concessionario di Avellino, anziché da quello di Caserta ove la contribuente aveva il proprio domicilio fiscale).
Il sotteso principio di diritto è chiaro e condivisibile: ogni atto impositivo deve essere emesso dall’organo territorialmente competente.
Ciò deve avvenire anche in forza del combinato disposto degli artt. 12 e 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, poiché l’Ufficio accertatore “forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano”, consegnandoli al “concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce”.
Del resto il predetto principio vige anche per quanto concerne gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Difatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, solo l’Ufficio territoriale ove il contribuente ha la propria residenza o domicilio fiscale può procedere alla notifica di un avviso di accertamento esecutivo. Difatti quest’ultimo è l’unico Ufficio a conoscenza della reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale del contribuente ed è, quindi, nelle migliori condizioni per svolgere la raccolta d’informazioni in modo da giungere a un’imposizione maggiormente aderente all’effettiva capacità contributiva del soggetto (Cass. sent. n°2998/1987; Comm. Trib. Prov. di Milano, sentenza n°149/46/2009).
Riferimenti:
art. 139 c.p.c.;
art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973;
Corte di Cassazione, sentenza n°17915/2008;
Corte di Cassazione, ordinanza n°16949/2014.
L’art. 139 c.p.c. disciplina l’ipotesi in cui il destinatario di un atto non viene trovato nel luogo ove deve eseguirsi la notifica. Precisamente detta norma prescrive che “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”
Ci si chiede, a questo punto, se in virtù della normativa in esame, possa considerarsi valida la consegna di un atto tributario al portiere senza l’invio della lettera raccomandata che informa il destinatario dell’avvenuta consegna dell’atto a mani del portiere.
Secondo un primo orientamento, del tutto condivisibile, la Corte di Cassazione con sentenza n° 17915/2008 ha affermato che “La notificazione avvenuta a mani del portiere dello stabile ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., comma 3 è altresì nulla quando sia mancato l’avviso al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata (Cass. 24.7.92 n. 8920; Cass. 7.6.78 n. 2847)”. Precisando ulteriormente che “nella notificazione effettuata non a mani proprie del destinatario ex art. 139 cod. proc. civ. si deve distinguere, al fine di stabilire l’essenzialità dell’avviso d’avvenuta notifica al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, l’ipotesi di cui al comma 2, per la quale tale formalità non è necessaria, da quella di cui al comma 3, per la quale è, invece, necessaria in quanto espressamente prescritta dal successivo quarto comma, in ragione del minore affidamento prestato dal legislatore alla consegna dell’atto notificando a mani del portiere o del vicino di casa in luoghi diversi dall’ambiente proprio della sfera di stretto dominio del destinatario, tanto da indurlo a disporre, oltre alla sottoscrizione dell’originale da parte dei consegnatari, anche la spedizione, appunto, della raccomandata al destinatario”.
Di diverso avviso però sembra essere il più recente orientamento della Corte di Cassazione che con l’ordinanza n°16949/2014, ha ritenuto che “in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, penultimo comma secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14327 del 19/06/2009, n. 14105 del 2000). Del resto poi con riferimento alla notificazione della cartella mediante consegna al portiere, l’invio della lettera raccomandata di cui al comma quarto dell’art. 139 c.p.c., non attiene alla perfezione dell’operazione di notificazione, sicché la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall’articolo 160 cod. proc. civ. (V. pure Cass. Sentenze n. 15315 del 05/07/2006, n. 16164 del 2003)”
Ebbene, inutile dire, che a mio sommesso avviso, l’omessa spedizione della raccomandata di cui al quarto comma dell’art. 139 c.p.c. non costituisce una mera irregolarità, come invece ritengono i giudici di legittimità, ma un vero e proprio vizio procedurale che sarebbe più corretto sanzionare con la nullità della notificazione dell’atto.
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ROTTAMAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO
QUESITI E RISPOSTE
Ritengo sia molto interessante e altrettanto utile per chi debba procedere alla rottamazione delle proprie cartelle di pagamento ovvero sia ancora indeciso sul da farsi, proporre alcune risposte fornite da Equitalia ai quesiti posti dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma in merito alle modalità applicative della rottamazione delle cartelle di pagamento.
Quesito n. 1 (Decadenza da rateizzazione in essere)
In merito all’oggetto si chiede se il contribuente decaduto da precedente rateizzazione per un numero di rate rimaste non pagate superiore a quelle ammesse per la procedura di riabilitazione, possa accedere alla futura rottamazione.
Risposta: Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 a condizione che, entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l’importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016. Pertanto, il contribuente decaduto prima di tale data (24/10/16) può aderire senza vincoli alla definizione agevolata.
Quesito n. 2 (Aspetto vincolante dell’istanza)
Dal testo normativo non appare chiaro se la presentazione dell’istanza – ancor prima del pagamento della prima rata – costituisce una manifestazione di volontà irritrattabile di aderire alla rottamazione. In pratica, ad esempio, se il contribuente presenta l’istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento proposto dall’esattore nelle 5 rate tra 2017 e 2018, ma di proseguire nel pagamento degli importi originari nei tempi più lunghi secondo il rateizzo a suo tempo concordato, può ancora farlo, oppure il solo fatto di aver presentato l’ istanza gli preclude di tornare indietro?
Risposta: Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata. A seguito del mancato pagamento della prima o dell’ unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.
Quesito n. 3 (Rottamazione avvisi di accertamento)
In caso di accertamento con adesione: la prima rata dell’adesione scade il 14 dicembre , non viene pagata e l’ufficio emette avviso di accertamento entro il 31/12/2016. Tale avviso di accertamento è rottamabile se non viene “affidato ” a Equitalia entro il 31/12?
Risposta: Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi (ruoli, Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate/Dogane e Monopoli, Avvisi di addebito emessi dall’INPS) affidati nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Per carichi iscritti a ruolo la data di consegna è determinata ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 321 del 1999 (Data di consegna dei ruoli – Per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo).
Quesito n. 4 (Rottamazione cartelle)
Gentilissimi Sig.ri, è previsto, per la presentazione del modello DA1, che il contribuente possa inviare tramite PEC, la richiesta di adesione agli uffici competenti di Equitalia. Nel modello DA1 è previsto che il contribuente possa essere domiciliato presso un indirizzo PEC, e gli sportelli di Equitalia di Via Petrella mi hanno consentito di indicare come indirizzo PEC il mio, nella qualità di professionista delegato. Non è ben chiaro, se una volta eletto domicilio PEC all’interno del modello DA1, che sia stata sottoscritta la delega al professionista nello stesso modello, se quest’ultimo possa essere presentato a mezzo PEC del professionista delegato, corredato da documento di riconoscimento del contribuente e del professionista stesso.
Risposta: Il modello prevede una sezione da compilare nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente. La delega avrà ad oggetto anche la modifica della dichiarazione o il ritiro di eventuali comunicazioni al riguardo. Utilizzando lo strumento della delega è obbligatorio allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato. La delega deve essere altresì compilata nel caso in cui la dichiarazione sia inviata a mezzo e-mail o PEC da soggetto diverso da quello del richiedente.
Quesito n. 5 (Procedure esecutive)
Equitalia, pur ricevendo richiesta di rottamazione, in caso di richieste da parti di enti pubblici prima del pagamento delle fatture procede con pignoramento immediato delle somme. Questa procedura rende impossibile al contribuente di aderire alla rottamazione. Questa procedure durante i termini previsti per la rottamazione crea confusione ed iniquità.
Risposta: Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione, per i carichi rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale. Pertanto, nel caso di specie, se siamo in presenza di verifica di inadempienza ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73 e conseguente pignoramento terzi delle somme di cui alla verifica, non si procede allo svincolo della fattura in quanto trattasi di fase avanzata del procedimento.
Quesito n. 6 (Rottamazione successiva alla rateazione)
Percepisco un ingiustificato trattamento tra contribuenti che hanno in corso una rateazione e che quindi stanno facendo sforzi immani per saldare i propri debiti iscritti a ruolo e contribuenti che ad oggi non hanno fatto nulla e hanno l’opportunità di sanare la propria situazione debitoria con tutte le riduzioni previste. Al contribuente che ha in corso una o più rateazioni si chiede di essere in regola (e continuare a pagare le rate) fino al 31/12/2016 nonostante possa già da ora formulare la richiesta di “rottamazione” e senza la possibilità di sospendere le rate. Dal momento in cui formulerà la richiesta di “rottamazione” ciò che ha pagato anche a titolo di sanzioni, interessi, aggio non gli viene riconosciuto, non beneficiando così, allo stesso modo del contribuente che non ha posto in essere alcuna regolarizzazione, dell’abbattimento al 100% delle sanzioni, interessi aggi iscritti a ruolo.
Risposta: Come già rappresentato nella risposta del quesito 33976, rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 a condizione che, entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l’importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016. Pertanto, il contribuente che è decaduto prima di tale data (24/10/16), può aderire senza vincoli alla definizione agevolata. Invece, in presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente alla predetta data del 24/10/2016, non ricorre la condizione dell’obbligo di pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 prevista dal citato comma 8.
Quesito n. 7 (Tributi Ama)
Buonasera, mi sono relazionato una volta con l’Agente della Riscossione (da qui in poi l’agente) in merito a dei contribuenti che avevano carichi erariali iscritti a ruolo ove l’ente creditizio risultava essere l’Ama di Roma. L’agente – stranamente -, non poteva riscuotere per tale società le pretese economiche avanzate, quindi le dilazione per determinati tributi dovevano passare per forza presso i loro sportelli di Aequaroma. Premesso ciò, il quesito è: se un contribuente ha debiti iscritti a ruolo presso l’ente poc’anzi citato e presenta domanda di rottamazione dei ruoli, gli verranno stralciati definitivamente sanzioni e interessi di mora? Se si, L’agente gli potrà effettuare il piano di dilazione se non è autorizzato a riscuotere? Aequaroma mi ha comunicato che la dilazione deve essere fatta presso i loro sportelli; Equitalia che fanno loro la rateazione a seguito della richiesta di rottamazione.
Risposta: Ai sensi del comma 1 bis dell’art. 26 del D.Lgs. 46/99, l’Ama non ci ha mai autorizzato alla rateazione dei carichi iscritti a ruolo. Per effetto di ciò, la società emette dei piani in proprio che prevedono la dilazione della sola imposta con conseguente sospensione del carico fino al pagamento integrale delle somme ed il pagamento in unica soluzione delle sanzioni ed interessi che non sospende. Il contribuente – in questi casi – può aderire alla rottamazione, nei limiti di legge, per il carico residuo in riscossione.
Quesito n. 8 (Modello DA1)
Salve in merito alla presentazione del modello DA1 per la rottamazione delle cartelle di un cliente, lo stesso mi chiede di provvedere alla definizione di una cartella, mentre per un’altra sta ancora valutando e mi chiede nel caso di definirla successivamente con la presentazione di un nuovo modello. Inoltre voleva provvedere alla definizione di un avviso dei Monopoli per mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse e vuole sapere se è definibile con il modello DA1.
Risposta: Il contribuente può presentare entro il 31 marzo 2017 più dichiarazioni di adesione anche per singole cartelle e nell’ambito delle stesse per singoli ruoli. Essendo esclusi dall’ambito applicativo i soli carichi relativi a
Quesito n. 9 (Cartelle erede)
Un erede ha ottenuto lo storno delle sanzioni dalle cartelle esattoriali ereditate. Aderendo alla rottamazione delle cartelle potrebbe ottenere lo storno anche degli interessi di mora.
Risposta: Sì, è possibile aderire
Quesito n. 10 (Definizione agevolata presentata da parte del curatore fallimentare)
E’ possibile la presentazione dell’istanza da parte di un curatore fallimentare?
Risposta: Sì. Nell’ambito della procedura fallimentare legittimato a presentare la dichiarazione di adesione è il Curatore, preventivamente autorizzato dal GD e con il parere favorevole del Comitato dei creditori.
Quesito n. 11 (Rinuncia al contenzioso giudicato interno)
I ricorsi avverso un avviso di accertamento hanno, in tre gradi di giudizio (provinciale, regionale, ottemperanza), prodotto altrettante sentenze favorevoli al contribuente (oltre l’80% dei maggiori imponibili sono stati annullati dai giudici). L’agenzia ha sempre esplicitamente prestato acquiescenza alle sentenze. Ora la controversia è in Cassazione su ricorso del contribuente. Nel frattempo Equitalia ha notificato cartelle di pagamento prima per la riscossione del terzo a titolo provvisorio. In seguito tali cartelle sono state parzialmente sgravate dall’ AdE in ottemperanza alle sentenze. Visto che le sanzioni sulle somme ammontano a circa il 60% delle somme residue. L’eventuale adesione alla rottamazione che effetto produce?
Risposta: Il pagamento della imposta principale, degli interessi iscritti a ruolo, del diritto di notifica, delle spese di procedura, degli aggi riferiti ai tributi da pagare. Il contribuente dovrà rinunciare al Contenzioso in essere.
Quesito n. 12 (Rottamazione rateazioni in corso)
Per un contribuente con una rateazione in corso, tuttavia non completamente in regola con i pagamenti, ci si chiede se è sufficiente, per accedere alla rottamazione, pagare le sole tre rate di ottobre, novembre e dicembre 2016, oppure l’intero debito scaduto. Lo sportello Equitalia di Ostia Lido, afferma che è necessario pagare tutte le rate scadute oltre quelle di ottobre, novembre, dicembre 2016.
Risposta: No, devono essere pagate tutte le rate al 31 dicembre 2016.
IL PROSSIMO TAVOLO TECNICO È FISSATO AL 17 FEBBRAIO 2017
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