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NOVITA’: NOTIFICA CARTELLA VIA PEC

 

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Riferimenti:

  • Commissione Tributaria Provinciale di Latina, sentenza n°992/1/2016;
  • Commissione tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n°611/2/2016.

 

E’ ormai pacifico che all’Agente della Riscossione sia consentito notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata sia ai professionisti sia alle imprese individuali e alle società tutti gli atti della riscossione (cartelle di pagamento, avvisi di intimazione e atti cautelari).

Detta facoltà è prevista espressamente all’art. 26 del D.P.R. 602/1973.

Ci si chiede, a ragione, se nonostante la previsione normativa detta notifica sia legittima o si presti a valide eccezioni in sede giudiziaria.

A tal proposito, occorre precisare che nella maggior parte dei casi esaminati dallo scrivente, l’Agente della riscossione (ora Equitalia Servizi di riscossione S.p.a.) invia a mezzo PEC ai destinatari (professionisti, imprese individuali o società) gli atti della riscossione attraverso un semplice file in formato “pdf”. Trattasi in verità di una copia informatica priva di attestazione di conformità e, dunque, per nulla equiparabile all’originale che rimane invece nella mani dell’Agente della riscossione.

Procedimento quest’ultimo, dunque, ben diverso dalla notifica a mezzo posta attraverso il quale il contribuente entrava in possesso dell’originale della cartella di pagamento.

E’ questo sostanzialmente il punto maggiormente dibattuto e oggetto di contestazione in sede giudiziaria. In altri termini, ci si chiede, se la notifica di un documento informatico senza alcuna attestazione di conformità possa considerarsi una notifica giuridicamente esistente. In caso contrario l’atto dovrà essere dichiarato illegittimo.

Orbene, secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n°611/2/2016), “Con il sistema pec in realtà non viene inoltrato il documento informatico, ma la copia (informatica) del documento cartaceo ove il documento informatico rappresenta l’originale del documento giuridicamente valido. La questione ha rilievo perché in ogni caso il destinatario riceve solo la copia (informatica) dell’atto e tale copia senza una attestazione di conformità apposta da soggetti all’uopo abilitati a norma del c.c. non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale. Nel caso di specie da quanto si evidenzia nella fotocopia della cartella di pagamento allegata agli atti, in essa non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge e dunque si deve affermare che al più il ricorrente ha ricevuto una copia informale dell’originale della cartella di pagamento”.

Pertanto, secondo la Commissione Tributaria di Lecce siamo di fronte a un atto giuridicamente inesistente e pertanto illegittimo.

Dello stesso avviso è la recentissima sentenza n°992/1/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina che sul punto si è espressa come segue: “Il sistema di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo Pec (ma anche gli altri atti emessi dall’Agente della riscossione e Agenzia delle Entrate) come attualmente disciplinati fanno ritenere che tale notifica sia affetta da nullità insanabile, contrariamente a quanto affermato nella normativa e dal codice dell’amministrazione digitale. La posta elettronica certificata non offre più le stesse garanzie della raccomandata tradizionale…omissis….dunque se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla Pec non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si deve affermare che il ricorrente ha ricevuto solo una copia informale dell’originale della cartella di pagamento, al pari di una volgare fotocopia”.

Dal contesto giurisprudenziale esaminato, sembrerebbe potersi concludere che la procedura di notifica degli atti della riscossione a mezzo PEC non può in alcun modo essere equiparata a una raccomandata a.r. se non contiene la firma digitale e, pertanto, qualora l’atto allegato sia sprovvisto dell’attestazione di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale, questo deve essere dichiarato giuridicamente inesistente.

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