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MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

equitalia


Riferimenti:

– art 7 della legge n°212/2000;

– Corte di Cassazione, sentenza n°8553/2016;

– Corte di Cassazione, sentenza n°20211/2013.

La cartella di pagamento, come qualunque atto impositivo, dev’essere motivata.

Il principio dell’obbligatorietà della motivazione degli atti tributari non prevede alcuna deroga: l’art 7 della legge n°212/2000 prevede che tutti i provvedimenti aventi ad oggetto una pretesa fiscale che incide nella sfera giuridica del destinatario devono permettere a quest’ultimo di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa impositiva.

Il contenuto della motivazione, giova precisarlo, è funzionale alla tipologia dell’atto notificato. In altri termini un conto è una cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di pagamento precedentemente motivato e non opposto, un conto, viceversa, è la cartella esattoriale non preceduta da un motivato avviso di accertamento.

Nel primo caso, secondo costante giurisprudenza, l’Equitalia è tenuta a indicare solo il tipo di tributo, il periodo d’imposta, l’imponibile, la violazione commessa, l’aliquota applicata ecc.. Nel secondo caso invece la motivazione deve essere congrua, sufficiente e intellegibile, come se si trattasse dell’atto impositivo (Cass. SS.UU sent. n°26330/2009).

Interessante in materia è la recentissima sentenza n°8553/2016, emessa dalla Corte di Cassazione la quale ha ribadito il seguente principio di diritto: “… omissis… ove la cartella non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo; e contenere, quindi, tutti gli elementi indispensabili per porre il contribuente in condizione di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione; qualora invece la cartella esattoriale sia stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, essa non può venire annullata per vizi di motivazione quand’anche non contenga l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto presupposto; sempre che quest’ultimo risulti conosciuto dal contribuente che l’abbia autonomamente impugnato (Cass. 21177/14)”.

Si ricorda, infine, che la motivazione dev’essere chiara e non proporre ipotesi motivazionali alternative ovvero antitetiche. La Corte di Cassazione con sentenza n°20211/2013 ha dichiarato l’illegittimità della cartella esattoriale per carenza di motivazione quando si contesta al contribuente “l’omesso o carente versamento” di un tributo!

Avv. Alessandro Sgrò

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