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COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’: ATTO IMPUGNABILE

 

La comunicazione di irregolarità ex art. 36 ter del D.P.R. 600/1973.

Riferimenti:

– art. 36 ter del D.P.R. n°600/1973;

– Corte di Cassazione, sentenza n°1505/2017.

 

E’ un atto impugnabile innanzi alle Commissioni Tributarie la comunicazione d’irregolarità di cui all’art. 36 ter del D.P.R. n°600/1973 ?

 

La risposta è senza dubbio affermativa.

 

Difatti la Corte di Cassazione con la sentenza n°1505/2017 ha stabilito che in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, sicché è immediatamente impugnabile anche l’avviso emesso a norma dell’art. 36 ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15957 del 28/07/2015).

 

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AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA

 

Nel caso di acquisto di un appartamento a uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l’altro coniuge anche se non ha partecipato al rogito o anche se sia sprovvisto dei requisiti di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali per la prima casa già in capo al coniuge contraente ha comunque diritto alle dette agevolazioni poiché diviene comproprietario automaticamente ex lege e non ex contracto.

L’Agenzia delle Entrate spesso provvede a notificare degli avvisi di accertamento sull’errato assunto che per ottenere le agevolazioni fiscali per la prima casa entrambo i coniugi devono rendere a rogito notarile le dichiarazioni previste per legge.

Nulla di più falso: la norma tributaria riconosce i benefici fiscali non distinguendo tra acquirente contraente e acquirente non contraente in quanto il regime agevolato segue l’effetto dell’acquisto del bene e se ne avvantaggia chi acquista (entrambo i coniugi in comunione legale ai sensi dell’art. 177 c.c.) e non certo chi stipula l’atto. In tal senso si è espressa recentemente la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n°597/14/12.

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