Tag Archivio per: Cassazione n°22020 del 2013

IRAP PER PROFESSIONISTI

Commissione Tributaria di Frosinone sentenza n°50/3/2014 

Con la sentenza in commento, si pone la questione della legittimità del versamento IRAP da parte del professionista che esercita la propria attività con esclusivo apporto di lavoro proprio.

Il caso, tratto dalla recentissima pronuncia della Commissione Tributaria di Frosinone, trae origine da un ricorso proposto da un medico di base contro l’Agenzia delle Entrate avverso il silenzio diniego formatosi sull’istanza di rimborso presentata dal professionista per l’imposta IRAP, pagata negli anni 2006/2009. Il ricorrente precisava, in sede giudiziaria, che alla luce delle disposizioni normative non sussistevano, nel caso di specie, i presupposti per l’applicazione dell’IRAP poiché esercitava la propria attività in forma non organizzata in quanto non utilizzava personale medico dipendente e/o collaboratore coordinato e utilizzava i beni strumentali minimi richiesti dalla convenzione con il S.S.N..

Orbene la Commissione Tributaria di Frosinone, con la sentenza n°50/3/2014, ha accolto le doglianze del professionista, riconoscendo il diritto al rimborso dell’imposta, ingiustamente versata, precisando che l’IRAP deve essere applicata “nei casi in cui il lavoro autonomo professionale, quale esso sia, si avvalga di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati profittevoli atteggiandosi come contesto potenzialmente autonomo rispetto all’apporto personale rivolto ad un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo. L’imposizione IRAP è legittimata solo al cospetto di una struttura organizzativa esterna del lavoro autonomo e cioè quel complesso di fattori dei quali il professionista si avvale e che per numero ed importanza sono suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili. La ricchezza prodotta dall’impiego coordinato delle proprie facoltà mentali, attitudini e spirito di iniziativa costituisce profitto esclusivamente derivante dalla capacità del professionista che come tale non può essere assoggettata ad IRAP mentre è, invece, il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa, che coadiuva ed integra il professionista nelle incombenze ordinarie, ad essere interessata all’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale”.

Inoltre, aggiunge la Commissione giudicante, “Il fatto che il medico di base, ma qualunque libero professionista, utilizzi un segretario di studio non accresce la capacità produttiva del professionista. Vi sono, del resto, precedenti specifici secondo cui la presenza dì un solo dipendente part-time addetto alla porta ed alla pulizia dello studio non costituisce di per sé un elemento tale da concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione come previsto dalla normativa I.R.A.P.” (ordinanza n. 18472 del 4 luglio 2008); cui si può affiancare, tra l’altro, l’ordinanza n, 14304 del 8 agosto 2012 secondo cui “deve essere confermata la sentenza di merito che ha escluso la applicabilità dell’IRAP ad un ragioniere che usufruisca di un dipendente part-time per poche ore (10) alla settimana” (adde da ultimo l’ordinanza n. 14304 del 8 agosto 2012 ed in tal senso Corte di Cassazione Sent. 25 settembre 2013, n. 22020).

Dunque, dalla condivisibile pronuncia della CTP di Frosinone, richiamandoci al consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia, possiamo certamente affermare che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva che può non derivare da una struttura autosufficiente ma deve essere sempre impersonale e aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista.

In sostanza “ non occorre che sussista una struttura di importanza prevalente rispetto al lavoro del titolare o addirittura tale da generare profitti anche senza lo stesso, ma è sufficiente che si realizzi un insieme di fattori che sia tale da porre il professionista in una condizione più favorevole rispetto a quella che si sarebbe attuata in mancanza” (Corte di Cassazione Sentenza n°22020/2013).

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