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Cartella di pagamento? Ecco cosa fare…

Cosa fare quando riceviamo una cartella di pagamento

ISCRIZIONE D’IPOTECA NULLA SENZA IL PREAVVISO

E’ illegittima un’iscrizione di ipoteca se non è preceduta da un preavviso di iscrizione!

SOLO UN UFFICIO DI EQUITALIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE PUO’ DISPORRE IL FERMO DEL VEICOLO.

 


Riferimenti:

– Corte di Cassazione, sentenza n°8049/2017;

– D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12.

– D.P.R. n. 602 del 1973 art. 24.

 

Tra le diverse ipotesi d’illegittimità del preavviso di fermo amministrativo che ho trattato in alcuni articoli pubblicati sul mio sito nella categoria “Equitalia”, occorre annoverare anche quella concernente l’incompetenza dell’Ufficio territoriale di Equitalia ad emettere il provvedimento cautelare.

In sostanza, secondo la recentissima sentenza n°8049/2017 della Corte di Cassazione, l’Ufficio territoriale di Equitalia competente ad emettere un provvedimento di fermo amministrativo è solo ed esclusivamente quello in cui ha la residenza o il domicilio fiscale il contribuente (nel caso trattato dal giudice di legittimità il provvedimento di fermo del veicolo era stato emesso illegittimamente dal Concessionario di Avellino, anziché da quello di Caserta ove la contribuente aveva il proprio domicilio fiscale).

Il sotteso principio di diritto è chiaro e condivisibile: ogni atto impositivo deve essere emesso dall’organo territorialmente competente.

Ciò deve avvenire anche in forza del combinato disposto degli artt. 12 e 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, poiché l’Ufficio accertatore “forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano”, consegnandoli al “concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce”.

Del resto il predetto principio vige anche per quanto concerne gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Difatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, solo l’Ufficio territoriale ove il contribuente ha la propria residenza o domicilio fiscale può procedere alla notifica di un avviso di accertamento esecutivo. Difatti quest’ultimo è l’unico Ufficio a conoscenza della reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale del contribuente ed è, quindi, nelle migliori condizioni per svolgere la raccolta d’informazioni in modo da giungere a un’imposizione maggiormente aderente all’effettiva capacità contributiva del soggetto (Cass. sent. n°2998/1987; Comm. Trib. Prov. di Milano, sentenza n°149/46/2009).

SOVRAINDEBITAMENTO

La procedura per liberarsi dai debiti

 

Le dimensioni assunte dalla crisi economica hanno inevitabilmente esasperato le situazioni di sovraindebitamento: molte famiglie si sono indebitate per far fronte alle esigenze quotidiane e le imprese si vedono sempre più tassate con la difficoltà ad assolvere i loro debiti.

Una soluzione interessante ci è offerta dalla legge n°3/2012 che prevede la possibilità per il debitore (sia esso persona giuridica o persona fisica) di ottenere che i creditori siano soddisfatti da quanto può realmente pagare: l’ammontare del debito che non può essere pagato alla fine della procedura verrà cancellato con piena riabilitazione del debitore.

La novità, senza precedenti nel nostro Paese, è che anche il consumatore persona fisica che ha contratto debiti esclusivamente per finalità diverse dall’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta, può accedere alla procedura di  cui alla legge n°3/2012. In quest’ultimo caso rilevano situazioni che hanno evidenti ricadute sugli assetti familiari quali eventuali perdite di lavoro o situazioni personali di disagio o malattie.

Possono, dunque accedere alla procedura:

– il consumatore, persona fisica;

– piccola impresa non fallibile (ricavo lordo annuo non superiore a € 200.000,00);

– imprenditori agricoli;

– enti non profit;

start up innovativa (azienda che opera nella produzione e distribuzione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico, e che rispetta i parametri definiti dal D.L. n°179/2012).

Se hai una complessiva situazione debitoria alla quale non riesci più a fare fronte, lo studio legale e tributario Sgrò procederà ad analizzare:

– l’esposizione debitoria;

– eventuali iscrizioni a ruolo da parte di Equitalia – fermi amministrativi e ipoteche;

– valutare la migliore strategia da applicare al caso concreto.

Per info sulla procedura: tel. 06.68891896  oppure invia una mail a info@studiolegalesgro.net

 

 

 

 

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MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

equitalia


Riferimenti:

– art 7 della legge n°212/2000;

– Corte di Cassazione, sentenza n°8553/2016;

– Corte di Cassazione, sentenza n°20211/2013.

La cartella di pagamento, come qualunque atto impositivo, dev’essere motivata.

Il principio dell’obbligatorietà della motivazione degli atti tributari non prevede alcuna deroga: l’art 7 della legge n°212/2000 prevede che tutti i provvedimenti aventi ad oggetto una pretesa fiscale che incide nella sfera giuridica del destinatario devono permettere a quest’ultimo di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa impositiva.

Il contenuto della motivazione, giova precisarlo, è funzionale alla tipologia dell’atto notificato. In altri termini un conto è una cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di pagamento precedentemente motivato e non opposto, un conto, viceversa, è la cartella esattoriale non preceduta da un motivato avviso di accertamento.

Nel primo caso, secondo costante giurisprudenza, l’Equitalia è tenuta a indicare solo il tipo di tributo, il periodo d’imposta, l’imponibile, la violazione commessa, l’aliquota applicata ecc.. Nel secondo caso invece la motivazione deve essere congrua, sufficiente e intellegibile, come se si trattasse dell’atto impositivo (Cass. SS.UU sent. n°26330/2009).

Interessante in materia è la recentissima sentenza n°8553/2016, emessa dalla Corte di Cassazione la quale ha ribadito il seguente principio di diritto: “… omissis… ove la cartella non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo; e contenere, quindi, tutti gli elementi indispensabili per porre il contribuente in condizione di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione; qualora invece la cartella esattoriale sia stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, essa non può venire annullata per vizi di motivazione quand’anche non contenga l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto presupposto; sempre che quest’ultimo risulti conosciuto dal contribuente che l’abbia autonomamente impugnato (Cass. 21177/14)”.

Si ricorda, infine, che la motivazione dev’essere chiara e non proporre ipotesi motivazionali alternative ovvero antitetiche. La Corte di Cassazione con sentenza n°20211/2013 ha dichiarato l’illegittimità della cartella esattoriale per carenza di motivazione quando si contesta al contribuente “l’omesso o carente versamento” di un tributo!

Avv. Alessandro Sgrò

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