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AVVISI ICI CASE PER FERIE

 

 

 

Riferimenti:

– art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504 del 1992;

Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sentenze nn°6257/7/2015, 6258/7/2015 e 6259/7/2015);

Commissione Tributaria Regionale di Roma, sentenza n°273/6/2013.

 

In un recente articolo ho analizzato alcune recenti pronunce emesse dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma in merito al diritto all’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504 del 1992,  di un ente ecclesiastico che adibisce un proprio immobile in parte a sede della comunità religiosa e in parte a casa per ferie con ospitalità rivolta a particolari categorie di soggetti.

La Commissione Tributaria d’Appello di Roma (sentenze nn° 1267/4/2014 e 287/22/2010), ha dichiarato l’illegittimità di alcuni avvisi di accertamento ICI notificati a un ente ecclesiastico poiché quest’ultimo aveva dimostrato in sede giudiziaria che la casa per ferie, gestita dall’ente nell’immobile oggetto di accertamento, non era rivolta a un pubblico indeterminato ma solo ed esclusivamente per l’accoglienza di studenti universitari lontani dalle proprie residenze e per la sola durata dell’attività didattica, con conseguente esclusione del periodo estivo. Secondo i giudici tributari, può legittimamente ritenersi che l’opera d’accoglienza, gestita al di fuori dei normali canali commerciali, risponda precipuamente a finalità sociali e religiose.

Orbene, lo scenario così come tracciato dalla giurisprudenza di merito sopra richiamata, ha trovato ulteriore conferma in primo grado dalle recentissime tre pronunce emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sentenze nn°6257/7/2015, 6258/7/2015 e 6259/7/2015) a favore di altrettanti enti ecclesiastici difesi dallo scrivente studio Sgrò e dall’avv. Greatti.

Con la sentenza n°6257/7/2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, ha dichiarato l’illegittimità di ben due avvisi di accertamento ICI per gli anni d’imposta 2008 e 2009, emessi nei confronti di un ente ecclesiastico poiché quest’ultimo, tramite i propri difensori, ha dimostrato in giudizio la sussistenza del requisito oggettivo in capo alla Congregazione ricorrente. Difatti era stata fornita adeguata prova che nell’immobile accertato, ove veniva esercitata attività di casa per ferie, l’ente ecclesiastico accoglieva delle studentesse fuori sede che versavano delle rette molto al di sotto dalle tariffe applicate da altre strutture ricettive presenti sul mercato di Roma.

Dello stesso tenore è la sentenza n° 6258/7/2015, emessa dalla CTP di Roma a favore di altro Ente Ecclesiastico, anch’esso difeso dallo studio legale Sgrò e dal collega Greatti, ove viene riconosciuto il diritto all’esenzione ICI nell’immobile in cui si esercita attività di casa per Ferie ospitante lavoratrici fuori sede sull’assunto che “l’offerta abitativa  non fosse rivolta ad una platea indiscriminata di destinatarie e che il pensionato fosse gestito dal ricorrente con modalità non esclusivamente commerciali, sia per l’esiguo compenso chiesto, sia per i criteri utilizzati per selezionare le potenziali ospiti”.

Infine, si segnala la sentenza n°6259/2015 con cui la CTP di Roma ha dichiarato l’illegittimità di ben tre avvisi di accertamento ICI per gli anni d’imposta 2007/2008/2009 poiché lo studio legale Sgrò e il collega, sono riusciti a dimostrare in sede giudiziaria che l’ente ecclesiastico pur titolare di partita IVA e con un significativo volume d’affari, negli anni interessati dagli avvisi di accertamento impugnati, ha svolto attività ricettiva con modalità tali da escludere la completa equiparabilità alle ordinarie strutture turistiche ricettive presenti nella città di Roma.

Le tre pronunce favorevoli ottenute dallo Studio, a cui si aggiunge la sentenza n°273/6/2013, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, sono state il frutto di un accurato esame della vicenda, dal reperimento di copiosa documentazione a sostegno dell’illegittimità degli avvisi notificati e da un efficace strategia difensiva volta non solo a sostenere le ragioni degli enti rappresentati ma anche a contrastare le difese della Pubblica Amministrazione.

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