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NULLITA’ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

È nullo l’avviso di accertamento catastale per la revisione parziale del classamento di cui all’art.1, comma 335, della Legge n°311/2004, per difetto di motivazione qualora l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio,  non ha reso possibile al contribuente conoscere i presupposti del nuovo classamento e della nuova rendita. In altri termini l’Ufficio ha l’obbligo di esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il riclassamento e tale obbligo non può risolversi nella mera elencazione di norme che si ritengono astrattamente applicabili, ma deve far conoscere al contribuente le modalità di rilevazione dei valori medi, la metodologia utilizzata e la bontà dei sistemi di rilevazione. Quando il contribuente si trova nell’impossibilità di verificare realmente le anomalie poste alla base della revisione del classamento e in quale misura dette anomalie incidono sulla classe del proprio immobile, l’atto di accertamento deve essere dichiarato nullo per difetto assoluto di motivazione.

SUL PUNTO SI SEGNALANO:

Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n°459/4/2013;

Corte di Cassazione sentenza n° 9629/2012.

 

Lo studio legale e tributario Sgrò, in collaborazione con alcuni studi tecnici, stante i numerosi avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate ai proprietari di immobili di Roma, ha già proposto alcuni ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo l’illegittimità di detti avvisi per molteplici motivi, ulteriori rispetto alle suindicate pronunce dei giudici di legittimità e di merito, tenuto anche conto della specificità di ogni singola situazione e unità immobiliare. 

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PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO DA PARTE DI EQUITALIA

 

Strumento ormai frequentemente utilizzato dall’Agente della riscossione è il c.d. pignoramento presso terzi. In particolare in quest’ultimo periodo, lo studio ha avuto modo di affrontare alcuni casi relativi al pignoramento degli stipendi da parte di Equitalia. Al fine di fare, per quanto possibile, chiarezza sul punto, poiché molti erroneamente sostengono l’impignorabilità degli stipendi in virtù delle disposizioni speciali recate nel D.P.R. 602/1973, verrà tracciato nel presente contributo un quadro sintetico della disciplina.

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INESISTENTE LA CARTELLA NOTIFICATA PER MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE DIRETTAMENTE DA EQUITALIA

Comm. Trib. Provinciale di Roma – sentenza n° 247/19/2013

La notifica della cartella di pagamento per mezzo del servizio postale eseguita direttamente dall’agente per la riscossione deve considerarsi inesistente. Difatti, il legislatore con le modifiche apportate all’art. 26  del D.P.R. 602/1973, ha voluto escludere l’esattore, oggi concessionario, dalla notificazione mediante servizio postale e di conseguenza, a far data  dal 01/07/1999, l’agente della riscossione non può consegnare materialmente la cartella all’agente postale ma deve avvalersi degli ufficiali della riscossione o di altri soggetti abilitati nelle forme previste dalla legge per eseguire la notifica per il tramite del servizio postale.

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L’ESTRATTO DI RUOLO E’ OPPONIBILE?

equitalia 

Sebbene la Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n°6906/2013, abbia escluso l’impugnabilità degli estratti di ruolo rilasciati da Equitalia, poiché considerati atti interni dell’amministrazione, in questi ultimi mesi si è assistito ad alcune pronunce da parte delle Commissioni Tributarie Provinciali che sembrano non aderire al nuovo indirizzo dei giudici di legittimità. In particolare, segnaliamo una pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone (sentenza n° 62/5/2014) che aderisce al precedente indirizzo della Suprema Corte espresso con la sentenza n°724/2010, secondo cui “l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l’estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo”.

In sostanza, la Commissione Tributaria provinciale di Frosinone, richiamando espressamente il precedente orientamento della Cassazione, ha ritenuto legittima l’impugnazione avverso la semplice stampa dell’estratto di ruolo ricevuta in copia presso gli sportelli dell’Equitalia tutte le volte in cui il contribuente lamenti la mancata notifica della cartella di pagamento e la conseguente intervenuta prescrizione del tributo. Nel caso esaminato dalla Commissione un contribuente si era recapitato presso uno dei tanti sportelli di Equitalia per verificare la propria posizione debitoria apprendendo solo in tale circostanza che l’ente impositore aveva provveduto a iscrivere a ruolo alcuni tributi. Ritenendo di non aver mai ricevuto nessuna delle cartelle di pagamento riportate nell’estratto di ruolo adiva il giudice tributario per chiedere l’annullamento dell’iscrizione a ruolo. La Commissione, verificata l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e il mancato deposito di atti interruttivi della prescrizione, pronunciava la nullità dell’iscrizione a ruolo dando ragione al contribuente.

Da detta pronuncia, in attesa di verificare quale sarà l’effettivo orientamento delle altre Commissioni di merito, si evince che il contribuente può contestare l’iscrizione a ruolo impugnando l’estratto fornitogli allo sportello dell’Equitalia, facendo rilevare la nullità o l’inesistente notifica della cartella di pagamento presupposta e di conseguenza l’intervenuta prescrizione del presento debito tributario, senza dover attendere, con evidente pregiudizio, un atto esecutivo da parte dell’agente della riscossione (pignoramento, ipoteca).

Si consiglia pertanto di verificare presso l’agente della riscossione la propria posizione.

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