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DELEGA DI FIRMA DEGLI ATTI TRIBUTARI

Riferimenti:

– art. 42 del D.P.R. n°600/1973;

– Corte di Cassazione, sentenza n°18758/2014;

– Corte di Cassazione, sentenza n°14942 /2013;

– Commissione Tributaria Provinciale di Enna, sentenza n°1076/3/2014.

 

Capita spesso che il contribuente si vede notificare dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento sottoscritto dal “Capo Team” o dal “Capo Area” su delega del Direttore Provinciale.

Nulla di strano. Difatti, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n°600/1973, gli accertamenti in rettifica e d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato. Detta norma, inoltre, prevede che “L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione” .

In sostanza, dal quadro normativo suindicato, si può affermare che l’avviso di accertamento, a pena di nullità, dev’essere sottoscritto dal Direttore Provinciale responsabile della Direzione Provinciale che ha emesso l’atto. Questi, tuttavia, ha facoltà di delegare la sottoscrizione ad altro impiegato alla carriera direttiva.

Ebbene, cosa accade se in sede giudiziale il ricorrente, in presenza di un atto sottoscritto dal Capo Team o Capo Area, eccepisca di non essere in grado di verificare se effettivamente il Direttore Provinciale abbia conferito loro valida delega e se quest’ultimi siano realmente impiegati alla carriera direttiva così come prescritto, a pena di nullità, dalla vigente normativa in materia?

La risposta ci è offerta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n°14942 del 14 giugno 2013: in caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni. Pertanto, non è consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l’impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell’altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio”

A tale, oramai, consolidato orientamento ha dato ulteriore continuità la sentenza n°18758/2014, sempre della Suprema Corte, ribadendo che, “L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poichè il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio”

Infine, sul punto, merita di essere citata la recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Enna (sent. n°1076/3/2014) che ha annullato un avviso di accertamento emesso dal Fisco sull’assunto che l’Agenzia delle Entrate in sede contenziosa, in presenza di specifica eccezione di parte, non ha prodotto la delega conferita al Capo Team con attestazione del valore della controversia entro i cui limiti tale delega poteva essere esercitata e con indicazione dei funzionari delegati aventi la necessaria qualifica.

Avv. Alessandro Sgrò

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NOVITA’ SUI PIANI DI RATEAZIONE CON EQUITALIA

 

equitalia

 

Con la risoluzione n°32/E del 19 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma introdotta con il Decreto del Fare, secondo la quale il piano di rateazione concordato con Equitalia decade in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive, dovrà essere applicata anche per tutti coloro che al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del c.d. Decreto Fare, avevano già in corso un piano di rateazione con Equitalia.

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha voluto riconoscere che, così com’è possibile accordare una dilazione fino a 120 rate per coloro che, prima dell’entrata in vigore del Decreto del Fare, avevano ottenuto una dilazione a 72 rate, dev’essere parimenti riconosciuto il diritto al contribuente di avvalersi della norma che prevede la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato versamento di 8 rate consecutive previste nel piano di rientro.

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IRAP PER PROFESSIONISTI: ULTIME NOVITA’ DALLA CASSAZIONE

 

Riferimenti:

Cass. ordinanza n° 2520/2014 del 5/2/2014.

Cass. ordinanza n°7153/2014 del 26/3/2014.

Cassazione sentenza n°22020/2013

In un recente articolo abbiamo dato conto della sentenza n°50/3/2014, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone che ha accolto le doglianze di un medico di base, riconoscendo a quest’ultimo il diritto di vedersi rimborsate le somme ingiustamente versate a titolo di IRAP poiché esercitava la propria attività in forma non organizzata.

Ebbene, facendo ora particolare riferimento ai professionisti che si avvalgono del contributo di praticanti  e/o di segretarie, segnaliamo due recentissime ordinanze della Corte di Cassazione che, seppur stringatamente, giungono all’importante conclusione che sia del tutto insufficiente, al fine dell’autonoma organizzazione, la presenza all’interno di uno studio legale di soli praticanti e, non certo, può considerarsi valore decisivo la presenza a studio di una segretaria.

Estratto dell’ordinanza n°2520/2014 del 5/2/2014.

“Il ricorso – a giudizio del relatore – deve essere accolto in quanto la sentenza impugnata si limita ad affermare apoditticamente “la presenza di una forte componente organizzativa”, senza tener conto delle specifiche deduzioni di parte contribuente, che aveva ad esempio posto in luce come non si avvalesse di personale dipendente e nel suo studio operassero solo dei praticanti. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore”.

Estratto dell’ordinanza n°7153/2014 del 26/3/2014.

“la Agenzia non contesta adeguatamente la valutazione in fatto del giudice di secondo grado, limitandosi a sottolineare la quantità di spese affrontate dal professionista; fattore di per sè non decisivo se considerato nel suo importo globale, in quanto – ad esempio – le spese per trasferte o per i compensi ai domiciliatari non sono significative ai fini della sussistenza di una autonoma organizzazione. Nè assume valore decisivo la presenza di una segretaria, così come ribadito anche di recente da questa Corte. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore in quanto le modeste spese per personale dipendente non sono sufficienti a determinare, come invece ritiene la sentenza impugnata, l’automatica soggezione del contribuente ad IRAP (sentenza 22020/2013 di questa Corte)”.

Cassazione sentenza n°22020/2013.

“l’automatica sottopozione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l’IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro autonomo”. Vi sono, a giudizio del Collegio, ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività del contribuente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti)”.

In sostanza, dalle pronunce di cui abbiamo dato conto, si evince che ci si può sottrarre dal versamento Irap o chiedere il rimborso tutte le volte che non sia configurabile un’organizzazione che possa funzionare indipendentemente dall’intervento del professionista.  Elemento importante, che verrà preso in considerazione in sede giudiziaria, è senza dubbio la dichiarazioni dei redditi dell’interessato, in particolare le voci riportate nel quadro “Re”, quali ad esempio le quote di ammortamento dei beni strumentali, le spese relative agli immobili, le spese per prestazione di lavoro dipendente, per collaborazioni e compensi erogati a terzi e le spese relative agli interessi passivi.

SEGUICI ANCORA

prossimamente nella sezione “APPROFONDIMENTI” pubblicheremo un articolo in materia di

ISTANZA DI RIMBORSO IRAP.

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ACCERTAMENTO CATASTALE: ECCO COSA FARE

Ti è stato notificato un avviso di accertamento catastale?

 Lo studio legale e tributario Sgrò, in collaborazione con alcuni studi tecnici, stante i numerosi avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate ai proprietari di immobili di Roma, ha già proposto alcuni ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo illegittima la procedura seguita dall’Agenzia delle Entrate – ufficio Provinciale del Territorio- volta a determinare la nuova classe e rendita catastale.

 

Ricordiamo che il nuovo classamento e rendita, se non opposti entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento, rilevano:

 

– ai fini dell’imposta delle SUCCESSIONI e DONAZIONI;

– ai fini IRPEF;

– ai fini IMU;

– ai fini TARSU

 

Chiedi un parere inviando una mail all’indirizzo info@studiolegalesgro.net, allegando  l’avviso di accertamento notificato, ovvero chiama per un appuntamento al numero 06.68891896.

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NULLITA’ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

È nullo l’avviso di accertamento catastale per la revisione parziale del classamento di cui all’art.1, comma 335, della Legge n°311/2004, per difetto di motivazione qualora l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio,  non ha reso possibile al contribuente conoscere i presupposti del nuovo classamento e della nuova rendita. In altri termini l’Ufficio ha l’obbligo di esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il riclassamento e tale obbligo non può risolversi nella mera elencazione di norme che si ritengono astrattamente applicabili, ma deve far conoscere al contribuente le modalità di rilevazione dei valori medi, la metodologia utilizzata e la bontà dei sistemi di rilevazione. Quando il contribuente si trova nell’impossibilità di verificare realmente le anomalie poste alla base della revisione del classamento e in quale misura dette anomalie incidono sulla classe del proprio immobile, l’atto di accertamento deve essere dichiarato nullo per difetto assoluto di motivazione.

SUL PUNTO SI SEGNALANO:

Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n°459/4/2013;

Corte di Cassazione sentenza n° 9629/2012.

 

Lo studio legale e tributario Sgrò, in collaborazione con alcuni studi tecnici, stante i numerosi avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate ai proprietari di immobili di Roma, ha già proposto alcuni ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo l’illegittimità di detti avvisi per molteplici motivi, ulteriori rispetto alle suindicate pronunce dei giudici di legittimità e di merito, tenuto anche conto della specificità di ogni singola situazione e unità immobiliare. 

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