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ATTENZIONE ALL’UFFICIO CHE HA EMESSO L’ATTO

 

 

Riferimenti:

art. 31 del D.P.R. n°600/1973;

art. 58, del D.P.R. n°600/1973;

Corte di Cassazione, sentenza n°2998/1987;

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n°149/46/2009

 

Una delle attenzioni che il professionista deve prestare nell’esame degli avvisi notificati dall’Agenzia delle Entrate al contribuente è quella relativa alla competenza territoriale dell’ufficio che ha emesso l’atto.

Difatti l’art. 31 del D.P.R. n°600/1973, dopo aver disposto al primo comma che “Gli Uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ne rilevano l’ eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute … provvedono all’ irrogazione delle pene pecuniarie …”, al secondo comma, precisa che “La competenza spetta all’Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.

Con riferimento, poi, al concetto di “domicilio fiscale”, il successivo art.58, secondo comma, del D.P.R. n°600/1973, chiarisce che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato “hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”.

Dal suindicato quadro normativo risulta evidente che se l’atto viene notificato da un ufficio territorialmente incompetente il giudice ne dovrà dichiarare l’illegittimità. Si ritiene che solo la Direzione Provinciale e il competente ufficio territoriale di domicilio fiscale del contribuente abbia una maggiore conoscenza, rispetto agli altri uffici, della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del contribuente ed è, quindi, nelle migliori condizioni per la raccolta di informazioni in modo da giungere a un’imposizione maggiormente aderente all’effettiva capacità contributiva del soggetto.

Sul punto, appare inequivoco il pensiero espresso dalla Corte di Cassazione in materia d’incompetenza territoriale degli uffici finanziari. Difatti, con la sentenza n° 2998/1987, si è affermato che “E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 1983, n. 2301; 1980, n. 4277; 1977, n. 4462) che il difetto di competenza territoriale dell’Ufficio tributario che ha proceduto all’accertamento tributario comporta l’assoluta carenza di potere dell’organo amministrativo e, quindi, un vizio sostanziale e radicale dell’atto di accertamento dal quale discende la nullità assoluta di tali atti rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento tributario avente per oggetto tali atti e, quindi, anche innanzi al giudice delle Commissioni tributarie ovvero innanzi alla giurisdizione ordinaria adita dopo la pronuncia di tali organi (Cass. 1980, n. 4277 ed altre)”.

Sulla scia di tale consolidato orientamento da parte del giudice di legittimità, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con una recente pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità di un’iscrizione a ruolo poiché disposta da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (Ufficio di Milano 3), territorialmente incompetente. Difatti, la Commissione Tributaria rilevava che il contribuente era domiciliato fiscalmente nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio di Milano 6 e, pertanto, solo quest’ultimo ufficio avrebbe potuto e dovuto eventualmente accertare e sanzionare il contribuente (Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n°149/46/2009).

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TASSAZIONE DEI CANONI NON RISCOSSI

 

Riferimenti:

Art. 26 del D.P.R. n°917/1986;

Corte Costituzionale, sentenza  n°362/2000;

Comm. Trib. Reg. Milano, sentenza n° 95/46/2013;

Comm. Trib. Prov. di Milano, sentenza n° 147/35/2013.

 

Accade spesso che difronte a una persistente morosità del conduttore, il locatore ometta di indicare i canoni non percepiti, vedendosi poi notificare dall’Agenzia delle Entrate un avviso di maggiore imposta ex art. 41 bis D.P.R. n°600/1973 per reddito da fabbricati non dichiarato.

Ebbene, la materia è disciplinata dall’art. 26 del D.P.R. n°917/1986 che recita “I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.

In sostanza, dal tenore della norma in esame, possiamo affermare che il proprietario di un immobile è tenuto a dichiarare il reddito derivante dalla concessione in locazione dell’immobile anche qualora il conduttore risultasse moroso. Difatti, in caso di persistente morosità del conduttore, il locatore potrà avviare la procedura di sfratto per morosità, dichiarando ugualmente i redditi da locazione, con la possibilità, una volta ottenuto il provvedimento di convalida di chiedere il credito d’imposta per i canoni che è stato costretto a portare in dichiarazione. La ratio legislativa è quella di evitare una condotta elusiva del proprietario di un immobile che in accordo con il conduttore potrebbe evitare di dichiarare il reddito da locazione, simulando una morosità, inviando fittizie diffide ad adempiere all’inquilino.

Sebbene, la norma appaia in prime facie senza ombre, la Corte Costituzionale con la sentenza n°362/2000 è intervenuta in materia affermando che “il riferimento al canone di locazione (anziché alla rendita catastale) potrà operare nel tempo solo fin quando risulterà in vita un contratto di locazione e quindi sarà dovuto un canone in senso tecnico. Quando, invece, la  locazione (rapporto contrattuale) sia cessata per scadenza del termine (art. 1596 c.c.) ed il locatore pretenda la restituzione essendo in mora il locatario per il relativo obbligo, ovvero quando si sia verificata una qualsiasi causa di risoluzione del contratto, ivi comprese quelle di inadempimento in presenza di clausola risolutiva espressa e di dichiarazione di avvalersi della clausola (art.1456 c.c.) o di risoluzione a seguito di diffida ad adempiere, tale riferimento al reddito locativo non sarà più praticabile” .

La soluzione a cui è giunta la Corte Costituzionale è la seguente: per determinare le modalità di tassazione dell’immobile locato, occorrerà verificare se il rapporto contrattuale è ancora in essere oppure risulta concluso. In sostanza, il locatore potrà legittimamente evitare di indicare nella dichiarazione dei redditi i canoni di locazione non riscossi ma solo se vi sia stata una risoluzione del rapporto contrattuale (perché il locatore ha dichiarato di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa o perché vi è stata una risoluzione consensuale con il conduttore).  Pertanto se il rapporto dovesse risultare ancora in essere il proprietario è obbligato a dichiarare il reddito fondiario così come previsto nel contratto di locazione.

Qualora, invece, vi sia stata una risoluzione anticipata del rapporto il locatore  deve sottoporre a registrazione detta risoluzione versando la relativa imposta.

Cosa accade se il contratto viene risolto anticipatamente dal locatore o  consensualmente da entrambo le parti, ma il proprietario provvede a registrare la risoluzione contrattuale con anni di ritardo?

La Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza n° 95/46/2013, sostiene che “nonostante sia stata omessa la rituale comunicazione all’Ufficio, il contribuente ha prodotto la lettera proveniente dal conduttore con la richiesta della anticipata risoluzione in data 13.05.2004 per poi, sia pure in ritardo,  versare l’imposta fissa prevista per la risoluzione anticipata unitamente agli interessi per il tardivo versamento dell’imposta, per cui risulta aver adempito a quanto d’obbligo…omissis….il Collegio ritiene sia intervenuta una bonaria definizione del rapporto locatizio omesso tuttavia l’assolvimento in termini del pagamento dell’imposta fissa prevista in tale ipotesi che comunque viene effettuato successivamente, pertanto il solo ritardo per il perfezionamento di detta formalità non è ritenuta dal Collegio  sufficiente ed idonea ad addebitare al contribuente una pretesa omessa dichiarazione di parte di un canone di locazione nella sostanza inesistente”.

Detta ultima pronuncia, in verità e per completezza d’informazione, si pone in netto contrasto a quanto invece statuito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n° 147/35/2013, la quale afferma che “in caso di risoluzione anticipata di un contratto di locazione il locatore – come ricorda anche l’ufficio nelle sue controdeduzioni – ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili), 43 ( Base imponibile) e 5 Tariffa Parte Prima (Locazione e affitti di beni immobili) D.P.R. n. 131 del 1986, deve sottoporre a registrazione la risoluzione anticipata e versarne l’imposta in termine fisso presentando, entro 20 giorni dal pagamento, il relativo attestato all’Agenzia delle Entrate. Ne consegue che, risultando a quest’ultima “dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria” (cfr. art 41 bis D.P.R. n. 600 del 1973) che la contribuente aveva omesso di eseguire gli adempimenti previsti dalla legge (volontariamente o no, nella fattispecie specifica, è considerazione ininfluente), correttamente l’ufficio ha emesso l’avviso di accertamento ex art. 41 bis.”

 Avv. Alessandro Sgrò

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COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’: ATTO IMPUGNABILE

 

La comunicazione di irregolarità ex art. 36 ter del D.P.R. 600/1973.

Riferimenti:

– art. 36 ter del D.P.R. n°600/1973;

– Corte di Cassazione, sentenza n°1505/2017.

 

E’ un atto impugnabile innanzi alle Commissioni Tributarie la comunicazione d’irregolarità di cui all’art. 36 ter del D.P.R. n°600/1973 ?

 

La risposta è senza dubbio affermativa.

 

Difatti la Corte di Cassazione con la sentenza n°1505/2017 ha stabilito che in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, sicché è immediatamente impugnabile anche l’avviso emesso a norma dell’art. 36 ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15957 del 28/07/2015).

 

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FIRMA DEGLI ATTI TRIBUTARI: IPOTESI DI ILLEGITTIMITA’

 

Riferimenti:

– art. 42 del D.P.R. n°600/1973;

– Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza n°6290/25/2016.

 

Si segnala un’importante sentenza favorevole al contribuente ottenuta recentemente dallo Studio Legale Tributario Sgrò, in collaborazione con l’avv. Paolo Pascazi, in materia di avviso di accertamento bancario sottoscritto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate in mancanza di delega da parte del Direttore Provinciale dell’Agenzia.

La questione trattata dallo Studio, traeva origine da un avviso di accertamento bancario notificato a un contribuente con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a titolo d’imposte dirette e indirette la complessiva somma di € 500.000,00.

Il contribuente, tramite l’avv. Alessandro Sgrò e l’avv. Paolo Pascazi, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando sotto diversi profili la legittimità dell’avviso di accertamento notificatogli ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2009.

Tra i motivi di contestazione il contribuente eccepiva l’illegittimità dell’avviso di accertamento per palese violazione dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973 poiché l’atto risultava sottoscritto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate privo di delega da parte del Capo Ufficio.

Difatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.P.R. n°600/1973, gli accertamenti in rettifica e d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato.

In sostanza, dal quadro normativo suindicato, si può affermare che l’avviso di accertamento, a pena di nullità, dev’essere sottoscritto dal Direttore Provinciale responsabile della Direzione Provinciale che ha emesso l’atto. Questi, tuttavia, ha facoltà di delegare la sottoscrizione ad altro impiegato alla carriera direttiva.

Ebbene, nel corso del giudizio, nonostante l’eccezione del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria non ha prodotto alcuna prova circa l’esistenza di una valida delega del Direttore Provinciale alla sottoscrizione dell’avviso impugnato da parte del funzionario dell’Agenzia delle Entrate, pertanto la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la sentenza n° 6290/25/2016 ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento notificato al contribuente, con un risparmio da parte di quest’ultimo dell’importante cifra di € 500.000,00!

Sul punto, la Commissione Capitolina, dopo un attento esame della giurisprudenza di legittimità formatasi negli ultimi anni è giunta ad affermare che “Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe sull’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poiché solo il possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’Ufficio….omissis…Alla luce di quanto sopra riportato, questa Commissione non può non rilevare che, nonostante l’esplicita eccezione della parte, l’Amministrazione non ha provveduto a dimostrare l’esistenza di delega di firma”.

Avv. Alessandro Sgrò

 

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ACCERTAMENTI BANCARI

Accertamenti bancari:  illegittimi in mancanza di un P.V.C.?

Riferimenti:

art.12, comma 7, della l. n°212/2000

Corte di Cassazione, sentenza n°2594/2014;

Corte di Cassazione, sentenza n° 406/2015,

Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n°527/2015

E’ innegabile che i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate sui conti bancari dei contribuenti nonché sui conti intestati a soggetti terzi che hanno significativi rapporti con gli stessi contribuenti, stanno assumendo sempre maggiore rilevanza, tanto da meritare una breve disamina delle possibili cause di illegittimità di eventuali avvisi di accertamento basati sulle movimentazioni bancarie.

Ovviamente, poiché la materia è molto vasta e non basterebbe un volume intero per racchiudere le molteplici problematiche sottese a tale tipo di accertamento, soffermeremo la nostra attenzione sulla più recente giurisprudenza formatasi sull’avviso di accertamento notificato al contribuente ma non preceduto dal c.d. PVC (Processo Verbale di Accertamento).

Sul punto l’art.12, comma 7, della l. n°212/2000 stabilisce che “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

La norma sul punto è chiara: terminate le operazioni istruttorie, l’Ufficio deve redigere un apposito verbale e consegnarlo in copia al contribuente. L’Ufficio, inoltre deve attendere  60 giorni prima di poter emettere un avviso di accertamento, poiché entro detto termine il contribuente ha diritto di formulare e presentare all’Amministrazione Finanziaria le proprie difese e/o osservazioni.

Ora, la questione fondamentale è se detta norma si applichi solo agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si eserciti attività aziendale o professionale del contribuente, oppure vale in via generale e, dunque, anche per gli accertamenti c.d. “a tavolino”, ovvero quelli effettuati dall’Agenzia fiscale sui conti bancari del contribuente.

Sul punto la sentenza n°2594/2014 della Corte di Cassazione, seppur laconicamente, ha censurato la sentenza di merito per non aver ritenuto che il termine dilatorio di 60 giorni di cui al settimo comma dell’art. 12 della l. n°212/2000 dovesse essere rispettato dall’Ufficio anche in esito a una verifica fondata su indagini bancarie. Ebbene, ne consegue che se gli Ermellini riconoscono fondamentale il termine dilatorio di 60 giorni  recta via riconoscono, a pena di illegittimità del successivo avviso di accertamento, anche un obbligo per l’Agenzia delle Entrate di emettere a conclusione della fase puramente istruttoria un Processo Verbale di Accertamento.

Interessante per i principi espressi è  la recentissima sentenza n° 406/2015 ove la Corte di Cassazione afferma che “avuto riguardo alla operata riconduzione ad unità sistematica, in materia tributaria, del principio del contraddittorio anticipato e delle conseguenze giuridiche invalidanti l’atto per la inosservanza del modello legale, risulta che tanto la disciplina procedimentale delle fattispecie abusive, in materia di imposte dirette, dettata dall’art. 37 bis, comma 4, quanto quella prevista dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, debbono essere unitariamente interpretate alla stregua degli specifici riferimenti tratti dalla giurisprudenza comunitaria secondo cui “il rispetto dei diritti di difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo” (cfr. Corte giustizia 18.12.2008, causa C-349/07, Sopropè; id. 22.10.2013, causa C-276/12, Sabou), con la conseguenza che “i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la propria decisione” (cfr. Corte di giustizia 24.10.1996, causa C-32/95 P, Lisrestal; id. 21.9.2000, causa C-462/98 P, Mediocurso; id. 12.12.2002, causa C-395/00, Cipriani; id. Sopropè, dt.; id. Sabou, dt.)” . Pertanto i giudici di legittimità giungono ad affermare che “anche nel caso in cui l’Ufficio finanziario intenda contestare fattispecie elusive, indipendentemente dalla riconducibilità o meno delle stesse alle ipotesi contemplate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 3, è tenuto a richiedere preventivamente chiarimenti al contribuente e ad osservare il termine dilatorio di gg. 60, prima di emettere l’atto accertativo che dovrà essere specificamente motivato anche in ordine alle osservazioni, chiarimenti, giustificazioni, eventualmente fornite dal contribuente: risultando inficiato dal vizio di nullità l’atto impositivo emesso in difformità da detto modello procedimentale.”

Orbene, la questione sul punto è tutt’altro che pacifica, ricordiamo, infatti, che in altre occasioni la Corte di Cassazione si è espressa affermando che l’applicazione dell’art.12, comma 7, riguarda solo ed esclusivamente agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente (sentenze nn°15583/2014, 7598/2014, 13588/14). Proprio al fine di dirimere definitivamente detto contrasto la Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n°527/2015 ha rimesso la questione alle Sezioni Unite precisando quanto segue: “ritiene il Collegio che l’opzione ermeneutica più lineare per garantire il contraddittorio processuale, nei termini delineati dalla sentenza n 1968/14, nei procedimenti di verifica c.d.” a tavolino” sia quella di applicare anche a tali verifiche il disposto dell’art.12, comma 7, l.212/00”.

Pertanto, in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino definitivamente sul tema, ritengo che solo un processo verbale di constatazione comunicato al contribuente, anche in sede di verifica effettuata presso l’Ufficio finanziario, offre la possibilità al contribuente di comprendere le violazioni che gli saranno contestate e, conseguentemente, egli potrà formulare entro 60 giorni tutte le proprie osservazioni che dovranno essere valutate dall’Ufficio fiscale e oggetto di particolare e adeguata motivazione qualora quest’ultimo ritenesse comunque di procedere con la notifica di un avviso di accertamento.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE (RISOLUZIONE N°14/E DEL 24/1/2014)

Con la risoluzione n°14/E del 24 gennaio 2014, disponibile in file pdf,  l’Agenzia delle Entrate ha reso noto i codici tributo  necessari per effettuare il versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione. 

risoluzione 14E


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AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA

 

Nel caso di acquisto di un appartamento a uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l’altro coniuge anche se non ha partecipato al rogito o anche se sia sprovvisto dei requisiti di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali per la prima casa già in capo al coniuge contraente ha comunque diritto alle dette agevolazioni poiché diviene comproprietario automaticamente ex lege e non ex contracto.

L’Agenzia delle Entrate spesso provvede a notificare degli avvisi di accertamento sull’errato assunto che per ottenere le agevolazioni fiscali per la prima casa entrambo i coniugi devono rendere a rogito notarile le dichiarazioni previste per legge.

Nulla di più falso: la norma tributaria riconosce i benefici fiscali non distinguendo tra acquirente contraente e acquirente non contraente in quanto il regime agevolato segue l’effetto dell’acquisto del bene e se ne avvantaggia chi acquista (entrambo i coniugi in comunione legale ai sensi dell’art. 177 c.c.) e non certo chi stipula l’atto. In tal senso si è espressa recentemente la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n°597/14/12.

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IL FISCO NON LA BEVE!

guardia di finanza

Abbiamo titolato scherzosamente questo nostro breve intervento “il fisco non la beve”, poiché negli ultimi anni si è assistito a un notevole incremento di accertamenti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate, volti a ricostruire i ricavi delle attività alberghiere e di ristorazione in base al consumo di acqua minerale, all’utilizzo di tovaglioli o di lenzuola da parte dei clienti. Detto tipo di accertamento tecnicamente viene definito analitico-induttivo e sostanzialmente consiste nel contestare al contribuente dei maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, non solo  sulla base di prove dirette (fatture e altri documenti), ma anche, e spesso, sulla base di presunzioni qualificate, ovvero gravi, precise e concordanti.

Orbene, il fondamento normativo da cui trae origine detta attività di accertamento è da individuarsi nell’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973, che dispone: “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

Dunque, se l’attività presuntiva dell’Amministrazione Finanziaria è normativamente prevista dobbiamo tuttavia sincerarci, mediante una breve analisi della giurisprudenza di merito e di legittimità, entro quali limiti è ammesso l’utilizzo, nei casi sopra individuati, dell’accertamento analitico-induttivo.

In materia di ristorazione spesso si prende a riferimento il numero dei tovaglioli lavati ricavando da questi il numero dei pasti realmente consumati dai clienti. Pertanto, se da una verifica risultasse che il numero dei tovaglioli fosse notevolmente maggiore dei pasti consumati dagli avventori, l’Agenzia potrebbe procedere alla contestazione dei presunti maggiori ricavi e recta via alla rideterminazione del reddito d’impresa

E’ bene precisare che detta ricostruzione induttiva dei ricavi deve tenere conto anche di ulteriori utilizzi, come ad esempio i tovaglioli impiegati in cucina, quelli utilizzati dai camerieri e quelli riservati in genere all’autoconsumo. Difatti, una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n°58/5/2013, ha ritenuto illegittima l’attività accertatrice dell’Ufficio sull’assunto che quest’ultimo“ha considerato 21.200 tovaglioli per i coperti con un abbattimento del 25%. senza considerare il notevole uso dei tovaglioli in cucina come strofinacci e in sala per portare il vino, per coprire i cestini del pane, per i tavoli a buffet, per i tavoli per gli aperitivi, per i tavoli del coffee break, ecc. e per i pasti somministrati ai dipendenti e collaboratori e per l’autoconsumo”   e inoltre “non ha considerato la capienza dei locali, i giorni di apertura e i turni di servizio”.

Cosa dire invece  dell’accertamento basato sul numero di bottiglie d’acqua consumate dai clienti?

In questo caso la Corte di Cassazione con sentenza n°17408/2010, ha dichiarato la legittimità dell’operato dell’Ufficio poichè la quantità di acqua minerale consumata nell’attività di ristorazione era notevolmente eccedente da quella che può essere consumata dai singoli avventori secondo il numero dei pasti dichiarati dal titolare del ristorante. Ciò nonostante, la Corte ha voluto comunque precisare che “la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell’art. 53 Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l’importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi, che non possono però avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta (confronto che può essere anche vincente per gli strumenti presuntivi allorchè i dati forniti dal contribuente risultino inattendibili).”

Diversa e più complessa è la questione dell’accertamento c.d. lenzuolometrico, cioè basato sul numero di lenzuola lavate dalla struttura ricettiva.

Con la sentenza n°12/12/2013, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, ha dichiarato l’illegittimità dell’accertamento basato sul numero di lavaggi delle lenzuola poiché “l’accertamento doveva tener in maggior conto quanto rilevabile dalle fatture attive e dalle ricevute fiscali, dalle quali risultava l’utilizzo di camere matrimoniali anche da parte di persone singole, che i bambini al seguito dei genitori non pagavano la tariffa piena e che nel periodo invernale le tariffe applicate erano più basse, rispetto alle tariffe minime indicate nello studio di settore. Tali elementi hanno determinato una riduzione dei ricavi” inoltre, prosegue la Commissione “sulla bassa redditività dell’esercizio ha inciso anche l’elevato importo del canone di locazione che ammontava a Euro. *** più aggiornamento annuale ISTAT, come rilevabile dal contratto di locazione in atti ed inoltre sono state sostenute spese di ristrutturazione dell’albergo per Euro. ***;

Concludendo, le presunzioni reperite nel corso di attività ispettive per avere una certa attendibilità devono essere adeguate alla natura del soggetto interessato, alla specifica attività svolta e alle sue dimensioni. Va comunque precisato che l’attività di accertamento degli uffici finanziari deve svolgersi nel rispetto delle cautele previste anche dallo Statuto del Contribuente per evitare arbitrii e la violazione dei fondamentali diritti del contribuente.

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STUDI DI SETTORE: NULLITA’ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

studi settore

Riferimenti:
Corte di Cassazione, sentenza n°6971/2015.

Mi capita spesso di costatare nell’ambito della mia attività professionale la totale noncuranza da parte dell’Agenzia delle Entrate dei principi che regolano i rapporti tra contribuente e Fisco come, ad esempio, i principi di collaborazione e buona fede espressi agli artt. 10 e 12 della L. n°212/2000, oppure del principio di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.

E’ frequente, poi, nel caso degli studi di settore, che il Fisco si “dimentichi” di esporre nell’avviso di accertamento notificato al contribuente le ragioni per le quali ha disatteso le argomentazioni e/o giustificazioni offerte da quest’ultimo nel corso del contraddittorio endoprocedimentale.

Ricordiamo che è fatto obbligo al Fisco, a pena di nullità dell’intero procedimento impositivo, prima di emettere un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, invitare il contribuente a spiegare le eventuali ragioni delle incongruenze dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli accertati dall’Agenzia. Inoltre, qualora il contribuente ottemperando all’invito notificatogli, trasmette le proprie deduzioni o idonea documentazione volta a spiegare la propria reale situazione, l’Ufficio è tenuto a indicare nell’avviso di accertamento le ragioni per le quali ha inteso rigettare le giustificazioni fornite dal contribuente.
Si tratta di un tipico caso in cui l’obbligo di motivazione (c.d. in replica) dell’atto sorge per effetto di un’attività del contribuente.

Interessante, sul punto, è la recentissima sentenza n°6971/2015 della Corte di Cassazione che ha affermato il principio secondo cui “in sede di contraddittorio preventivo il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, per altro verso, che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento dai parametri, altrimenti vanificandosi del tutto le finalità del contraddittorio, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con l’indicazione delle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. Per il che, l’Ufficio può motivare l’accertamento esclusivamente in base dell’applicazione degli “standards”, nella sola ipotesi in cui il contribuente non aderisca all’invito al contraddittorio, rimanendo del tutto inerte. In tal caso, infatti, l’Amministrazione – in assenza di elementi di segno contrario offerti dal soggetto sottoposto ad accertamento – non potrà che dare conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, mentre la mancata risposta da parte di quest’ultimo dovrà essere valutata dal giudice, nel quadro probatorio emergente dagli atti del giudizio” (Cass.S.U. 26635/09; Cass. 11633/13).

In sostanza, gli Ermellini riferiscono che la mancanza dell’elemento cardine motivazionale, e cioè l’argomentazione ad contrariis sugli elementi probatori offerti dal contribuente nel corso del contradditorio, si configura come un insanabile vizio di motivazione che, inficiando tutto l’atto accertativo, ne determina la nullità.
L’Ufficio non può trasformare un adempimento sostanziale, qual è il contraddittorio, in una formalità senza senso!

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L’AVVISO IRPEF DEVE CONTENERE L’ESATTA ALIQUOTA APPLICATA

 

tribunale82

 

Riferimenti:

Sentenza della Corte di Cassazione n°7635/2014;

Art. 42 del D.P.R. n°600/1973.

Con sentenza n°7635/2014, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia ha proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, poichè  nell’atto l’Amministrazione Finanziaria  non aveva riportato con esattezza l’aliquota applicabile al caso concreto ma, in via del tutto generale, le aliquote minime e massime.

Gli Ermellini, infatti, con la sentenza in commento, sostengono che  “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’avviso di accertamento che non riporti l’aliquota applicata, ma solo l’indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art.42, il quale richiede che sia evidenziata l’aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all’ausilio di un esperto”.

Orbene, a volte capita di sottovalutare la portata, sotto il profilo dei requisiti di precisione e dettaglio, del disposto di cui all’art. 42 del D.P.R. n°600/1973, e di conseguenza non eccepire in sede giudiziaria eventuali mancanze in tal senso dell’Agenzia delle Entrate che potrebbero invece condurre a una declaratoria di illegittimità degli atti posti in essere da quest’ultima.

In particolare, la precisione e la chiarezza sono elementi che non possono mai mancare negli atti posti in essere dall’Amministrazione Finanziaria e che tendono a incidere nella sfera giuridica del destinatario, ciò perché il contribuente deve immediatamente e agevolmente comprendere l’operato dell’Ufficio, verificando anche con una semplice operazione contabile l’esattezza del calcolo delle imposte dovute, senza ricorrere a complesse cognizioni tecniche o, finanche, a esperti in materia. In sostanza, l’obbligo di motivazione dell’atto è assolto tutte le volte in cui il contribuente astrattamente sia messo in grado dall’Ufficio di cogliere le ragioni dell’accertamento e l’esattezza dei calcoli posti alla base dell’atto notificatogli.

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