Una domanda ormai ricorrente da parte delle persone che si rivolgono presso il mio studio per trovare una soluzione alle loro problematiche è la seguente: “ma in quanto tempo si prescrivono i contributi previdenziali INPS?
Ebbene a rispondere è l’art. 3, comma 9, della L. n°335/1995 che prescrive “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
- a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
- b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Dunque, il termine prescrizionale è di 5 anni!
Tuttavia, un problema fino a oggi molto dibattuto in sede giudiziaria è stato quello dell’applicabilità o meno della prescrizione quinquennale anche in caso di notifica di una cartella di pagamento non impugnata dal contribuente.
La questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n°23397/2016, la quale ha riconosciuto l’operatività della prescrizione quinquennale di cui all’art.3, comma 9, della L. n°335/1995, anche a seguito della notifica di una cartella di pagamento non opposta. Difatti, la Suprema Corte ha chiarito che l’omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o di una cartella di pagamento non può concedere, all’atto in oggetto, di acquistare “efficacia di giudicato”, giacché i citati atti sono “espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A.”.
Per tale ragione, l’inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, non produce effetti di ordine processuale con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Nelle fattispecie aventi ad oggetto contributi I.N.P.S., la mancata opposizione alla cartella di pagamento, non converte il termine di prescrizione quinquennale in quello decennale, non potendosi configurare la cartella quale titolo giudiziale definitivo.
Il principio, del resto, è stato recentemente confermato dalla sentenza n. 27194/2018 della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la legittimità a ricorrere in sede giudiziarie e far valere la prescrizione quinquennale anche avverso un’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia della Riscossione oltre il termine quinquennale dalla notifica della precedente cartella esattoriale.
Attenzione: la competenza giudiziaria è del Tribunale Civile, Sezione Lavoro e non la Commissione Tributaria.
Avv. Alessandro Sgrò