PREAVVISO DI FERMO E PERICULUM IN MORA

equitalia

Riferimenti:

Art. 7 della L. n°212/2000 (statuto del contribuente);

art. 3 della L. n°241/1990;

CTP di La Spezia, sentenza n°337/3/2014;

CTP di Roma, sentenza n°269/1/2007;

CTP di Bari, sentenza n°276/1/2011.

 

L’art. 86 del D.P.R. 602/1973 dispone che decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento senza che il contribuente abbia versato le somme dovute, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore. Detta norma, com’è facile constatare, nulla dice circa la motivazione di tale misura cautelare né viene richiesta la sussistenza del requisito del periculum in mora, sia in rapporto all’entità del credito sia in merito alle condizioni economiche in cui verserebbe il creditore tali da far temere l’infruttuosità di una azione esecutiva.

Ciò nonostante, la Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia , con la recentissima pronuncia n°337/3/2014 ritiene che il periculum in mora sia un requisito essenziale per poter azionare la misura cautelare del fermo amministrativo, lo stesso dicasi per l’ipoteca disciplinata all’art. 77 del D.P.R. 602/1973.

In particolare, i Giudici spezzini, nel dichiarare l’illegittimità di un’iscrizione di fermo amministrativo, hanno ritenuto che “la natura cautelare che il legislatore ha previsto per garantire il procedimento di riscossione dei crediti pubblici (artt.86 e 77 del D.P.R. 602/1973) consente che ad essi si ricorra unicamente nei casi in cui vi sia pericolo per la riscossione nel mentre della procedura esecutiva (periculum in mora). In particolare il provvedimento di preavviso di fermo deve essere motivato in modo congruo e specifico, in quanto deve individuare le specifiche esigenze che giustifichino la misura cautelare sia in rapporto all’entità del credito tributario e sia in relazione alle circostanze, proprie del debitore, che inducano a temere la compromissione delle garanzie del credito”.

Sul punto, occorre precisarlo, non vi sono pronunce da parte della Corte di Cassazione, ma solo alcuni precedenti favorevoli al contribuente tra cui la sentenza n° 269/1/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma e la sentenza n° 276/1/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari.

Articoli correlati: Pignoramento dello stipendio da parte di EquitaliaNovità sui piani di rateazione con EquitaliaPignoramento Equitalia: ipotesi di illegittimitàNullità ipoteca iscritta da EquitaliaSottoscrizione del ruolo: la mancanza determina l’illegittità del provvedimentoOk della Cassazione all’opposizione di ruolo