PIGNORAMENTO EQUITALIA: IPOTESI DI ILLEGITTIMITA’

 

Riferimenti:

Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sentenza n°776/2/2014;

Cassazione Civile, ordinanza n°18252/2013.

 

E’ nullo l’atto di pignoramento mobiliare eseguito da Equitalia, qualora a seguito di contestazione del contribuente in merito alla mancata notifica della presupposta cartella di pagamento, l’agente per la riscossione non produca in giudizio la cartella che sostiene di aver notificato.

Questo è il principio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna con la sentenza n°776/2/2014, che ha annullato il pignoramento messo in atto dall’agente per la riscossione sull’assunto che “Equitalia non ha fornito la prova che le cartelle siano state notificate, allegando solo l’avviso di ricevimento datato 08.09.2010 nel quale nulla è indicato, e quindi, non ha assolto l’onere del mittente del plico raccomandato la dimostrazione di fornire l’esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ( Cass. 18252/2013) e nemmeno ha fornito la prova che tali cartelle fossero allegate all’atto di pignoramento”.

In verità i Giudici bolognesi non hanno fatto altro che riprendere un’importante principio di diritto  che si rinviene nella recente pronuncia della Corte di Cassazione con l’ordinanza n°18252/2013, e precisamente che “In caso di comunicazione  spedita  in  busta   raccomandata e  non  in  plico,  ove  il  destinatario  contesti   il   contenuto   della busta  medesima, è  onere  del  mittente  provarlo”.

Spesso Equitalia, al fine di intorbidare ulteriormente le acque, difronte alla contestazione del contribuente circa la mancata notifica della cartella di pagamento, produce in giudizio solo l’avviso di ricevimento sostenendo che detto avviso sia sufficiente a integrare la procedura di notifica e a provare la bontà dell’operato dell’agente per la riscossione e che, dunque, qualora il contribuente volesse contestare detto avviso dovrà proporre una querela di falso sull’integrità del contenuto.

Nulla di più errato, poiché è sempre e comunque onere del  mittente il plico  raccomandato  fornire  la  dimostrazione del suo esatto contenuto, sicché, in difetto di ciò, il successivo atto dovrà essere dichiarato nullo.

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