OBBLIGO DI COMUNICAZIONE EX ART. 36 BIS D.P.R. 600/1973
Comm. Trib. Provinciale di Roma – sentenza n° 247/32/2013
L’iscrizione a ruolo delle imposte dichiarate dal contribuente ma non versate è automatica e diretta e non richiede una previa comunicazione al contribuente. Difatti, l’art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 stabilisce che la comunicazione deve pervenire al contribuente, a séguito dei controlli automatizzati, quando “emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero emerge un’imposta o una maggiore imposta”. I casi indicati si riferiscono all’espletamento da parte dell’Ufficio di una attività di accertamento sia pure peculiare, mediante il controllo della dichiarazione con utilizzo di procedure informatiche. Invece, nel caso di cui al 2 comma lett. f) dell’art. 36 bis, in cui é previsto un mero controllo della tempestività e rispondenza con la dichiarazione dei versamenti effettuati delle imposte, é configurabile solo una funzione esattiva per la quale non appare esigibile alcuna comunicazione precedente l’automatica iscrizione a ruolo delle somme dichiarate ma non versate.
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