Una delle azioni particolarmente invasive da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione consiste nel fermo dell’autovettura dei contribuenti.

Avere l’auto bloccata può portare a gravi problematiche quali l’impossibilità di recarsi a lavoro e, più in generale, di muoversi in libertà. Gravi conseguenze le subiscono anche quelle società che attraverso i propri mezzi di trasporto svolgono le normali attività dell’azienda.

In quest’ultimo caso il principio di diritto è che l’autovettura adibita all’attività lavorativa di una società non può mai essere oggetto di fermo amministrativo. Nonostante ciò, spesso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, in violazione alle norme di legge, procede comunque al fermo del veicolo costringendo il contribuente ad agire in giudizio per la rimozione della misura invasiva.

Recentemente, il mio studio è stato costretto a ricorrere innanzi alla Commissione tributaria per chiedere la cancellazione di un fermo su un veicolo aziendale.

Il ricorso è stato accolto. Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la sentenza n. 7067/9/2021 ha dichiarato l’illegittimità del fermo amministrativo e ne ha disposto l’immediata cancellazione, in quanto la società contribuente ha adeguatamente documentato la strumentalità del veicolo all’attività dell’impresa.

In particolare, in giudizio, abbiamo depositato non solo le scritture contabili da cui emergeva la presenza del bene, ma anche tutta una serie di contratti stipulati dalla società con dei propri clienti che dimostravano la funzionalità del bene al servizio reso dall’azienda. In altri termini, con detti contratti emergeva l’imprescindibilità del bene per l’azienda, poiché i rapporti con i clienti non potevano tenersi se non mediante l’utilizzo di quel veicolo risultante dalle scritture contabili.

Del resto, anche una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha valorizzato la circostanza che il bene sottoposto a fermo fosse l’unica auto disponibile: «… avendo la ricorrente dimostrato che il bene oggetto di fermo era un bene strumentale (con l’iscrizione dello stesso nei registri contabili), il Concessionario non poteva assolutamente iscrivere il fermo amministrativo sull’unica auto utilizzata per l’attività professionale  » (CTR Lazio, 28 aprile 2016, n. 2482; nello stesso senso anche CTP Frosinone, 1 dicembre 2016, n. 870). Sulla medesima linea, si è ritenuto non possa costituire oggetto di fermo «… l’unico autoveicolo in possesso del ricorrente  » in quanto « strumentale alla propria professione di avvocato che può prevedere frequenti ed imprevedibili spostamenti sul territorio per lo svolgimento della propria attività » (CTP Perugia, 10 febbraio 2015, n. 40; CTP Napoli, 6 dicembre 2016, n. 20789).

C’è anche da precisare che spesso in sede contenziosa, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione sostiene  che il contribuente, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, sarebbe comunque obbligato, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, prima di agire in giudizio, a fornire i documenti circa la strumentalità del bene presso la sede dell’Agenzia, tutto ciò a pena dell’inammissibilità del ricorso.

Come evidenziato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 7067/9/2021 il termine ex art. 86 non è un termine perentorio non essendo prevista alcuna decadenza in caso di sua inosservanza; inoltre, la dimostrazione della strumentalità del bene all’attività dell’impresa può ben essere eccepita e documentata per la prima volta nel giudizio che il contribuente ha deciso di intraprendere avverso il fermo del veicolo.

Ora, tutte le sentenze in commento prendono a riferimento una delle eccezioni che possono essere sollevate nel corso di un giudizio avente ad oggetto un fermo amministrativo, ma altre eccezioni possono ben essere fatte valere, ciò dipende dal caso concreto. Molte cancellazioni del fermo, a esempio, sono state ottenute per intervenuta prescrizione delle somme richieste o per omessa notifica del preavviso di fermo, atto quest’ultimo che deve necessariamente essere notificato prima di procedere al fermo del veicolo.

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