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Notifica dell’atto al contribuente temporaneamente assente

La risposta la troviamo nella recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 5522/2019, oltre che  all’art. 140 c.p.c. e art. 60 del D.P.R. n. 600/1972.

Ebbene, la Corte precisa che la notifica di un atto o di un provvedimento può seguire due vie:

1. Se il destinatario è irreperibile, perché a esempio sono ignoti l’indirizzo e la residenza, si attua la procedura (c.d. irreperibilità assoluta) che non prevede l’invio della raccomandata a.r. ma il deposito dell’atto direttamente presso casa comunale dove doveva eseguirsi la notifica.

2. Se, invece, il destinatario è solo temporaneamente assente dalla propria residenza (c.d. irreperibilità relativa), la notifica deve avvenire a norma dell’art. 140 c.p.c..

In quest’ultimo caso l’agente notificatore deve:

a) depositare di copia dell’atto presso la casa comunale di residenza del destinatario;

b) affiggere l’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’ ufficio o dell’azienda del destinatario;

c) inviare al destinatario la comunicazione, con raccomandata A.R.,  che l’atto è stato depositato presso la casa comunale dove può recarsi per il ritiro.

Se non si esegue anche solo uno degli adempimenti appena indicati l’atto non può considerarsi notificato!

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, confermando un principio ormai consolidato in giurisprudenza,  ha stabilito che ai fini del perfezionamento della notifica di un atto tributario è necessario l’inoltro e l’effettiva ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

Consiglio:

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione è da tenere sempre a mente, perché spesso l’Agenzia delle Entrate incorre in errori di questo tipo. Se avete dubbi chiedete in Agenzia una copia della relata di notifica dell’atto tributario e verificatela insieme al vostro professionista di fiducia.

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Oppure chiama al numero telefonico 06.68.89.18.96


Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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