Riferimenti:

-art. 60 D.P.R. 600/1973;

– art. 139 c.p.c.

– Corte di Cassazione, sentenza n. 7638/2018;

– Corte di Cassazione, sentenza n. 26501/2014.

La normativa in materia di notifica degli atti tributari e della riscossione prevede come prima regola che l’atto debba essere consegnato a mani proprie del destinatario.

L’art. 139 c.p.c., inoltre, prevede che qualora l’agente notificatore non rinvenga il destinatario di un atto presso la propria abitazione, poiché momentaneamente assente, potrà consegnare l’atto tributario a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Dal tenore letterale del cit. art. 139 c.p.c. non vi è alcun dubbio la persona cui si può consegnare l’atto in assenza del destinatario deve essere una persona di famiglia.

E’ pur vero che la giurisprudenza di legittimità ha ampliato sempre di più il concetto di “persona di famiglia” fino a ricomprendervi non solo i parenti ma anche gli affini ed ha escluso che sia implicito nella previsione codicistica che la “persona di famiglia” cui fa riferimento la norma citata debba convivere con il destinatario momentaneamente assente.

E’ anche vero, sempre per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire in giudizio la prova contraria e, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza.

In sostanza, e per semplificare, se l’agente notificatore recatosi presso l’abitazione di Mario Rossi rinviene una persona fuori dalla cerchia familiare, stante la temporanea assenza del destinatario, non può consegnare l’atto alla persona che in quel momento si trovava presso l’abitazione sulla base di una mera convinzione di appartenenza alla famiglia del sig. Rossi.

Infatti, se ciò dovesse accadere, il contribuente avrebbe il diritto a contestare l’omessa notifica dell’atto poiché avvenuta al di fuori dallo schema normativo di cui all’art. 139 c.p.c., fornendo in sede giudiziale la prova che la persona cui è stato consegnato l’atto non appartiene alla propria cerca famigliare o di affini.

Invero, sul punto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26501/2014 ha espresso il seguente principio di diritto: il “rigore” nella individuazione delle categorie di soggetti ai quali è possibile, secondo la previsione normativa, consegnare l’atto da notificare in luogo del destinatario è dunque d’obbligo, ed è pertanto da escludere che, essendo intervenuta documentata contestazione da parte del notificatario, possa considerarsi rituale una notifica pacificamente effettuata non a mani di persona di famiglia bensì a mani di persona “che si comporta come tale”.

Breve consiglio: la notifica degli atti tributari è sempre un valido argomento di opposizione in sede giudiziale di successivi atti impositivi. Pertanto, prima di versare le somme richieste dal Fisco è sempre bene verificare che la procedura di consegna degli atti seguita dall’Agente della Riscossione o dall’ente impositore sia corretta.

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