Si è molto detto, e scritto, in merito alla legittimità della notifica della cartella di pagamento o degli atti della riscossione a mezzo posta elettronica certificata. Il punto su cui maggiormente si sono focalizzati i contribuenti nell’eccepire la legittimità in sede giudiziale di dette notifiche era l’estensione del file inviato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Solo la firma digitale può garantire l’integrità, l’modificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore.

In sostanza si è sempre sostenuto che se il file contenente la cartella di pagamento fosse di formato pdf., senza alcuna firma digitale da parte dell’Agente della Riscossione, la notifica si sarebbe dovuta  considerare inesistente, o quantomeno nulla. Difatti, solo la firma digitale può garantire l’integrità, l’immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore.

Noi illusi, lo abbiamo scritto nei nostri atti, lo abbiamo detto a gran voce alle udienze di discussione pubblica della causa patrocinata innanzi al Collegio Tributario. Non dicevamo corbellerie: detto principio non lo avevamo inventato noi, lo avevamo preso a prestito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Cass. SS. UU. n. 10266 del 27 aprile 2018). Poi c’era il diritto comunitario: le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “. p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci.

Ebbene, tanto sforzo per nulla: le nostre tesi hanno dovuto cedere difronte a molteplici pronunce, dapprima delle Corti di merito (salvo rare eccezioni) e poi dalla giurisprudenza di legittimità che, in estrema sintesi, ha affermato che va bene qualsiasi file ai fini della validità della notifica: la firma digitale non è elemento necessario (Cass. ord. 6417/2019). Si è detto perfino che “…ai fini dell’immodificabilità del contenuto è sufficiente l’estensione.pdf, la quale, per l’appunto, fornisce adeguate garanzie circa l’impossibilità di alterazione del contenuto del file che beneficia di questa specifica estensione” (CTP Salerno sent. 1871/12/2020)

Decisioni politiche? aberrazioni del diritto? o illuminanti conclusioni giuridiche? Lascio a voi la risposta.

Per quanto mi riguarda preferisco, piuttosto, concentrarmi su un altro aspetto, sempre in materia di notifica a mezzo PEC degli atti della riscossione, non meno importante e che recentemente ha trovato accoglimento nelle Commissioni Tributarie di merito.

Mi riferisco all’inesistenza giuridica della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, qualora provenga da un indirizzo di posta elettronica non presente nei registri ufficiali.

Tutto ha inizio a seguito di alcune notifiche di atti della riscossione effettuati dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione da un indirizzo pec sconosciuto (“notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it”), poiché non presente nei registri ufficiali né riferibile all’agente della riscossione anche attraverso il ricorso a fonti aperte. Si tratta di un indirizzo di posta elettronica che non risulta nell’elenco del Reginde – (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia) – né nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione, né nella pagina della CCIAA, né in quella di INDICEPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

In materia è recentemente intervenuta la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la sentenza n. 9274/13/2020, che ha affermato: “La cartella di pagamento impugnata deve considerarsi inesistente, essendo stata notificata – come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente – attraverso una casella pec spedita da un indirizzo di posta certificata (“notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it”) non risultante dai registri ufficiali Reginde o Indice PA, né riferibile all’agente della riscossione neanche attraverso il ricorso al sito web dell’Agenzia…la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”; nel caso concreto, essendosi fornita la dimostrazione, che la cartella è stata spedita da un indirizzo mail diverso da quelli contenuti nei pubblici elenchi, deriva che la notificazione dell’atto impugnato deve considerarsi inesistente”.

Ebbene, qualche cautela però la dobbiamo avere nel proporre simili eccezioni.

In primo luogo, sebbene la Commissione Tributaria di Roma abbia dichiarato correttamente l’inesistenza della notifica di una cartella proveniente da un indirizzo sconosciuto, dobbiamo considerare che il nostro Collegio adito potrebbe rilevarne solo la nullità, con conseguenze disastrose per la nostra difesa. Infatti, se abbiamo impugnato lo stesso atto che consideriamo illegittimamente notificato, incorreremmo nella discutibile sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo dell’atto. In altri termini, la Commissione potrebbe ben dirci che effettivamente la notifica sia nulla poiché proveniente da indirizzo sconosciuto, ma nello stesso tempo confermarne la legittimità dell’atto in quanto abbiamo proposto ricorso nel termine di legge, così sanando il vizio della nullità della notifica. Insomma, ai fini pratici avremmo fatto un vero e proprio buco nell’acqua. Diverso esito avremmo avuto nel caso in cui l’astuto contribuente, anziché impugnare immediatamente l’atto illegittimamente notificato, avesse proposto ricorso non avverso l’atto maldestramente notificato, ma nei confronti dell’atto successivo, contestando l’omessa notifica dell’atto prodromico. Oppure, il risultato sarebbe stato ben raggiunto impugnando l’iscrizione a ruolo e contestando l’omessa notifica della cartella di pagamento.  In questi casi la sanatoria ex art. 156 c.p.c. non può applicarsi.

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