Domanda: come deve essere effettuata la notifica al familiare convivente in caso di assenza del destinatario?
Accade spesso, esaminando le relate di notifica delle cartelle di pagamento ovvero di avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, che mi trovi difronte ad atti tributari la cui notifica è stata eseguita da parte del messo comunale o dell’Ufficio al familiare convivente (spesso la moglie), stante l’assenza del destinatario, senza, tuttavia, che il messo si sia preoccupato di notificare al destinatario (mediante raccomandata) l’informativa dell’avvenuta consegna dell’atto a persona diversa dell’effettivo destinatario.
Orbene, detto modo di procedere risulta illegittimo poiché avviene in palese violazione dell’art. 60 del D.P.R. n°600/1973.
Difatti, detta norma dispone che se l’atto viene consegnato al familiare convivente per assenza del destinatario, il messo dovrà dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata, all’effettivo destinatario.
La norma non lascia alcun dubbio interpretativo: per perfezionare la notifica di un atto della riscossione o di un atto tributario consegnato a un familiare convivente è necessaria la raccomandata informativa che diviene, dunque, elemento essenziale per la validità della notifica. In mancanza l’atto deve considerarsi come mai pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
Sul punto, del resto, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n° 2868/2017, la quale ha precisato il principio di diritto appena esposto. Inoltre il Giudice di legittimità ha inteso comunque porre l’accento sul fatto che l’applicazione dei principi di cui all’art. 60 del DPR 600/1973 sono validi solo in caso di notifica eseguita dal messo comunale o dal messo speciale dell’Ufficio poiché in caso di notifica avvenuta a mezzo posta valgono i differenti dettami di cui agli artt. 137 e ss del c.p.c. che, nel caso specifico, non prevedono una successiva raccomandata informativa.
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