NOTIFICA DEGLI ATTI SOLO TRAMITE POSTE ITALIANE

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Riferimenti:

Commissione Tributaria Regionale di Roma, sentenza n° 7408/6/2014.

Interessante è il recentissimo pronunciamento da parte della Commissione Tributaria Regionale di Roma che con la sentenza n°7408/6/2014, che ha annullato una cartella di pagamento notificata da parte di Equitalia sull’assunto che il precedente avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate, doveva considerarsi come non notificato poiché quest’ultima aveva inviato il provvedimento impositivo con raccomandata tramite Agenzia Privata, anziché da Poste Italiane S.p.a..

Attenzione però alla strategia difensiva! Nel caso discusso innanzi alla Commissione Regionale del Lazio, il contribuente, si era opposto a una cartella di pagamento, recante tributi IRPEF e IVA, notificatagli da Equitalia, eccependo in via preliminare la mancata notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel corso del giudizio l’Ufficio Finanziario, a dimostrazione della bontà del proprio operato, depositava un avviso di ricevimento da cui risultava che l’avviso di accertamento era stato notificato tramite un’Agenzia Privata e non tramite le Poste Italiane.

Pertanto, la Commissione Tributaria Regionale in riforma della sentenza emessa dai Giudici di prime cure ribadiva un fondamentale principio: “in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 cod. proc. civ., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio (cass. nn. 11095/2008, 20440 / 2006, 1233/2003). Tanto nel presupposto, affermato dall’appellante, non contestato in questa sede e desumibile dagli atti, che il procedimento notificatorio di che trattasi, e segnatamente l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento, non sia stato curato dall’Ente Poste, bensì da Agenzia Privata. Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per l’accoglimento, per manifesta fondatezza, dell’appello”.

Avv. Alessandro Sgrò

 

 

 

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