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Notifica al portiere dell’atto tributario è valida?

Partiamo dal dato normativo: ai sensi del D.P.R. n. 600/ 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis) e dell’art. 139 c.p.c. in assenza del destinatario e in mancanza delle persone abilitate a ricevere l’atto (ricordiamolo: persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace), questo potrà essere consegnato al portiere o al vicino di casa. In entrambi i casi, detti soggetti dovranno sottoscrivere una ricevuta e l‘ufficiale giudiziario darà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione, a mezzo di lettera raccomandata.

Il primo adempimento dell’agente notificatore è quello di indicare nella relazione di notificazione, oltre che l’assenza del destinatario, di aver svolto invano le ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto, secondo la successione preferenziale indicata all’art. 139 c.p.c.

La Suprema Corte non ammette negligenze al riguardo, pena la nullità dell’atto che si vuole notificare:

in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga – come nel caso di specie – l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata (Cass. sent. 3732/2019).

Ma non è solo questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3732/2019, in quanto, il giudice di legittimità, confermando un suo precedente e consolidato orientamento, ha altresì affermato che non è sufficiente ai fini della validità della notifica aver dato atto delle vane ricerche delle persone indicate dalla norma, in quanto ulteriore e necessario adempimento è quello di inviare al destinatario, mediante raccomandata, l’avviso che l’atto è stato consegnato al portiere. L’omesso invio è causa di nullità della notifica:

Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica.

La Corte di Cassazione attesta così la necessaria e fondamentale funzione dell’avviso all’interno della struttura di notificazione di un atto tutte le volte in cui deve essere consegnato a persona diversa dal destinatario. Si esige, in questo caso, un quid pluris costituito proprio dalla spedizione dell’ulteriore avviso, tenuto conto della posizione del destinatario dell’atto, che rispetto alla consegna diretta nelle proprie mani, ha un grado minore di possibilità di prendere effettiva conoscenza dell’atto.

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Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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