– Art. 65, comma 2, del D.P.R. n°600/1973;

–  Corte di Cassazione, sentenza n°228/2014;

– Corte di Cassazione, sentenza n°26718/2013.

 

Una delle eccezioni che spesso viene formulata nelle aule giudiziarie è la mancata notifica agli eredi dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento relativa alla posizione tributaria del defunto, (ricordiamo che in materia vige il principio di responsabilità solidale degli eredi se l’obbligazione è sorta prima della morte del de cuius). In verità, sul punto, la normativa appare di chiara interpretazione.

Difatti, l’art.65, secondo comma, del D.P.R. n°600/1973 dispone che gli eredi sono tenuti a comunicare “all’Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione”. In caso di mancata comunicazione gli atti verranno notificati agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto.

Con la sentenza n°228/2014, la Corte di Cassazione, in materia di notifica della cartella di pagamento, ha ribadito che “la formazione del ruolo, disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre per la notificazione della cartella esattoriale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, la stessa va notificata agli eredi personalmente e nel loro domicilio solo ove essi abbiano dato tempestiva comunicazione del decesso del contribuente utilizzando le forme previste dall’art. 65, potendosi diversamente operare la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo (Cass. 5411/1988; Cass. 3415/2009; Cass. 15417/2009 …)”

In sintesi, ai sensi dell’art.65 del D.P.R. n°600/1973, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla notifica di un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto in due diversi e alternativi modi:

– se gli eredi hanno comunicato il decesso del de cuius e il loro nominativo e domicilio fiscale, l’avviso dovrà essere notificato proprio agli eredi personalmente e nominativamente;

– se la comunicazione è stata omessa l’Agenzia potrà notificare l’atto impositivo nell’ultimo domicilio del de cuius ma diretto agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica sarà efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui sopra.

Si segnala inoltre la sentenza n°26718/2013 della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la nullità insanabile di un atto notificato nei confronti del defunto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. non avendo gli eredi provveduto alla comunicazione prescritta dall’art 65 del D.P.R. n° 600/1973, poiché la morte del destinatario non è equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell’atto.

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Facendo un controllo presso Equitalia mi sono trovata dei debiti con il Fisco di cui non sapevo nulla. Grazie allo Studio Sgrò ho scoperto che molte somme non erano dovute!

Ho rottamato molte cartelle ma dopo un esame più approfondito mi sono accorto che alcune erano già prescritte e altre notificate in modo non corretto. Ho fatto ricorso con lo studio Sgrò.

Non sapevo proprio come fare: avevo una montagna di cartelle esattoriali per multe con il motorino. Per fortuna abbiamo verificato ogni cartella e ci siamo accorti che c’erano molti errori…abbiamo ridotto di tanto il debito e ora sono molto più tranquilla. Grazie avvocato

Avevo un fermo sulla mia unica macchina. Abbiamo fatto ricorso contro Equitalia e abbiamo ottenuto la cancellazione del fermo e delle cartelle di pagamento.