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L’estratto di ruolo è opponibile?

equitalia

Sebbene la Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n°6906/2013, abbia escluso l’impugnabilità degli estratti di ruolo rilasciati da Equitalia, poiché considerati atti interni dell’amministrazione, in questi ultimi mesi si è assistito ad alcune pronunce da parte delle Commissioni Tributarie Provinciali che sembrano non aderire al nuovo indirizzo dei giudici di legittimità.

In particolare, segnaliamo una pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone (sentenza n° 62/5/2014) che aderisce al precedente indirizzo della Suprema Corte espresso con la sentenza n°724/2010, secondo cui “l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l’estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo”.

In sostanza, la Commissione Tributaria provinciale di Frosinone, richiamando espressamente il precedente orientamento della Cassazione, ha ritenuto legittima l’impugnazione avverso la semplice stampa dell’estratto di ruolo ricevuta in copia presso gli sportelli dell’Equitalia tutte le volte in cui il contribuente lamenti la mancata notifica della cartella di pagamento e la conseguente intervenuta prescrizione del tributo.

Nel caso esaminato dalla Commissione un contribuente si era recapitato presso uno dei tanti sportelli di Equitalia per verificare la propria posizione debitoria apprendendo solo in tale circostanza che l’ente impositore aveva provveduto a iscrivere a ruolo alcuni tributi. Ritenendo di non aver mai ricevuto nessuna delle cartelle di pagamento riportate nell’estratto di ruolo adiva il giudice tributario per chiedere l’annullamento dell’iscrizione a ruolo.

La Commissione, verificata l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e il mancato deposito di atti interruttivi della prescrizione, pronunciava la nullità dell’iscrizione a ruolo dando ragione al contribuente.

Da detta pronuncia, in attesa di verificare quale sarà l’effettivo orientamento delle altre Commissioni di merito, si evince che il contribuente può contestare l’iscrizione a ruolo impugnando l’estratto fornitogli allo sportello dell’Equitalia, facendo rilevare la nullità o l’inesistente notifica della cartella di pagamento presupposta e di conseguenza l’intervenuta prescrizione del presento debito tributario, senza dover attendere, con evidente pregiudizio, un atto esecutivo da parte dell’agente della riscossione (pignoramento, ipoteca).

Si consiglia pertanto di verificare presso l’agente della riscossione la propria posizione.


Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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