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La nullità della notifica avvenuta mediante PEC

L’esperienza in materia tributaria mi suggerisce di non cadere in facili entusiasmi, soprattutto quando si tratta di commentare nuovi orientamenti provenienti dalle Corti di merito, tra l’altro favorevoli al contribuente. Tutto ciò, almeno, fintanto che la Corte di Cassazione non ci metta un bel sigillo di “visto e piaciuto”.

Ad ogni modo, seppur con prudenza, possiamo dire che l’orientamento pressoché prevalente in materia di notifica degli atti tributari (parliamo per lo più di cartelle di pagamento) è quello di dichiarare la nullità, a volte l’inesistenza (come sarebbe più corretto), della notifica delle cartelle pervenute a mezzo Posta Elettronica Certificata da un indirizzo diverso da quello contenuto nei registri pubblici.

Ultima in tal senso è la Commissione Tributaria Regionale del Lazio che con la sentenza n. 915/11/2022 ha stabilito che:

La giurisprudenza di merito, investita della materia si è espressa nel senso di ritenere inesistente la notifica tramite pec degli atti impositivi proveniente da un indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi.

Si segnala, tra le altre, la sentenza n. 7080 del 6 ottobre 2021 emessa dalla CTR Campania, con cui è stato affermato detto principio, applicando l’insegnamento della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 17346 del 27.6.2019, ha statuito che la notifica tramite PEC degli atti impositivi può considerarsi efficace soltanto qualora provenga da un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi (Reginde, INIPEC, IPA).

Nel caso che ne occupa l’Agenzia delle Entrate Riscossione, non ha fornito la doverosa dimostrazione della validità dell’indirizzo di posta certificata utilizzato per la notifica della cartella, così violando il principio dell’affidamento che solo la rigorosa applicazione della legge garantisce, sicché, ritenendo il Collegio, facendo proprio l’insegnamento della Corte di Cassazione innanzi citato, che la notifica a mezzo PEC da sito non ufficiale degli atti tributari sostanziali e processuali è inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria, ne consegue la fondatezza dell’assorbente eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento, nonché la sua ammissibilità nel presente grado di giudizio.

Per amor di verità, la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dalla CTR del Lazio non dispone affatto la nullità degli atti tributari notificati a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei registri pubblici, ma si limita a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per insufficienza dello stesso. Quindi la questione a tutt’oggi non è stata compiutamente trattata dalla giurisprudenza di legittimità e, proprio per detta ragione, mi limito solo a registrare un orientamento che attualmente può essere considerato percorribile dal contribuente. Percorribile anche per le seguenti ragioni.

In primo luogo, fu la stessa Agenzia delle Entrate Riscossione, con nota di cui al prot. 2017 -EQUISDR- 3622446, del 22.05.2017  e nota di cui al prot. n. DAG 102173 del 25/5/2017 a comunicare ai vari Enti che, dal 01.07.2017, le uniche pec che avrebbe utilizzato sarebbero state le seguenti:

protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it;

pct@pec. agenziariscossioneriscossione.gov.it.

Vi è poi che gli elenchi pubblici contenenti gli indirizzi PEC sono individuati dall’art. 16 ter del D.L. n. 179 del 2012. Tra questi, i più noti sono, ad esempio, l’elenco INI-PEC (che comprende gli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti operanti sul territorio nazionale) e il Registro PA, in cui sono ricompresi i vari indirizzi PEC che fanno capo alle pubbliche amministrazioni. Gli indirizzi PEC indicati sul sito dell’AdER sono entrambi ricompresi in tali elenchi (per la precisione, uno nel registro INI-PEC e l’altro nel REGISTRO PP.AA.).

Le norme che regolano la notifica a mezzo Pec dell’atto tributario da parte dei Concessionari sono quelle di cui all’art. 26, comma 5 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973.

L’art. 16 ter, comma n. 1 del D.L. n. 179 del 2012 dispone che da  15/12/2013 per “pubblici elenchi si intendono quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, e cioè INI-PEC- Indice PA – e PCT e, pertanto, la notifica Pec si intende validamente effettuata ( nel rispetto degli altri requisiti richiesti ex lege) se effettuata da un indirizzo Pec certificato ed inviato ad un indirizzo Pec anch’esso certificato.

Ora dal richiamato quadro normativo emerge che il legislatore ha sancito la necessità che l’attività di notifica avvenga mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi: al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando.

Quindi, in definitiva hanno ragione le Corti di merito a sostenere l’illegittimità della notifica a mezzo PEC avvenuta al di fuori dei registri pubblici, così come ha ragione il contribuente a far valere il proprio diritto alla regolare notifica di un atto tributario chiamando in causa, per la sua nullità (io sostengo si tratti di inesistenza) l’Amministrazione Finanziaria.

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Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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