La responsabilità dell’ex socio di una società per i debiti fiscali di quest’ultima è un argomento delicato e che coinvolge molte persone. Spesso, infatti, gli ex soci di una società, magari estinta, si vedono recapitare al proprio indirizzo di residenza un’intimazione di pagamento o un atto della riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero di somme inerenti a debiti della società di cui erano soci.
In molti casi la richiesta è nulla.
Il punto in diritto è il seguente: affinché l’ex socio possa ritenersi solidalmente obbligato con la società e, dunque, rispondere dei debiti fiscali di quest’ultima è necessario che l’atto da cui trae origine la pretesa impositiva (ad. esempio la cartella di pagamento) sia stato correttamente notificato alla società di cui egli era socio. Infatti, solo una volta notificata la cartella di pagamento alla società, l’ex socio si considera obbligato solidalmente; in caso contrario, l’Agenzia non potrà agire nei suoi confronti per il recupero delle somme presumibilmente inevase.
Ebbene, in una causa recentemente patrocinata dall’Avv. Alessandro Sgrò, la Corte di Giustizia Tributaria di Torino ha annullato molteplici cartelle sottese all’intimazione impugnata affermando che: “Il debito tributario Iva della società è debito dei soci – illimitatamente responsabili previa escussione del patrimonio societario – solo dopo la notifica dell’atto di recupero del tributo alla società (SS. UU. sentenza n. 16412/2007, SS.UU. sentenza n. 19704/2015 e Sez. Tributaria sentenza n. 9762/2014), come peraltro affermato dall’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha tuttavia fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ruolo e delle cartelle di pagamento alla società o agli ex soci, impersonalmente e collettivamente, presso l’ultima sede della società cancellata”. (CGT di I Grado di Torino, sent. n. 926/2022).
In definitiva, la Corte di Giustizia Tributaria, conformandosi ai principi espressi dalla Corte di Cassazione (consigliamo di consultare l’ultima pronuncia in materia: Cass. sent. 6997/2020), ha disposto che una cartella può manifestare effetti all’ex socio di una società estinta solo se consegnata alternativamente:
– o alla società, anche se successivamente dichiarata estinta;
– oppure al legale rappresentante (specificando nella relata di notifica “in qualità di legale rappresentante o liquidatore della società);
– oppure direttamente ai singoli soci.
Quindi, prima di versare le somme, o aderire a eventuali definizioni agevolate, controllate sempre che le notifiche siano state effettuate in modo corretto!
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