LA NOTIFICA ALLA COINQUILINA NON E’ VALIDA
Con l’ordinanza n°2705/2014, la Corte di Cassazione, sulla scia di un orientamento ormai consolidato, ha ribadito che la consegna di un avviso di accertamento a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da un rapporto di parentela o non sia addetta alla casa non è assistita dalla presunzione di consegna e, dunque, non realizza la fattispecie notificatoria, con la conseguente nullità della notifica (su tutte Cass. n. 13625 del 2004).
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte risultava che la notifica dell’atto precedente alla cartella di pagamento era stata effettuata dall’Agenzia delle Entrate a “persona che vive in casa” senza, tuttavia, avvisare l’effettivo destinatario con lettera raccomandata di detta avvenuta consegna a mani della coinquilina, come prescritto dall’art. 139 c.p.c.. A nulla è valso sostenere da parte dell’Agenzia che la coinquilina, a cui era stato consegnato l’atto prodromico, dev’essere considerata a tutti gli effetti di legge quale “persona addetta alla casa”.
Articoli correlati: Inesistente la cartella notificata per mezzo del servizio postale direttamente da Equitalia – Notifica agli eredi – Notifica della cartella esattoriale al portiere – Notifica degli atti solo tramite Poste Italiane –
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!