Non ci possono essere deroghe: la notifica di un atto tributario deve seguire delle regole ben precise indicate dal legislatore, ciò a pena di nullità o di inesistenza della notifica stessa per buona pace dell’atto che si intende far pervenire nella sfera di conoscenza del contribuente.
In ambito fiscale le regole auree sono fissate sia dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e sia dalle norme contenute nel codice di procedura civile (art. 137 e ss.).
Una regola fondamentale, disciplinata al cit. art. 60, è che la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie; è comunque facoltà del contribuente eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti.
Qualora il contribuente abbia attivato il servizio “seguimi” di Poste Italiane (di natura contrattuale e finalizzato a far pervenire la corrispondenza all’indirizzo indicato dal richiedente), l’indirizzo indicato dalle Poste e individuato per il servizio non si può equiparare quale domicilio eletto ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
Infatti:
l’attivazione del servizio “seguimi” non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, nè l’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio ai sensi del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. d), difettando i requisiti formali prescritti dalla citata disposizione (Cass. sent. n. 31479/2019).
La conclusione inevitabile cui giunge il giudice di legittimità è la dichiarazione di inesistenza della notifica effettuata presso l’indirizzo indicato con il servizio “seguimi” poiché effettuata in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; né può reputarsi sanata dal raggiungimento dello scopo in mancanza di elementi atti a far ritenere che i plichi siano stati comunque consegnati
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