Non ci possono essere deroghe: la notifica di un atto tributario deve seguire delle regole ben precise indicate dal legislatore, ciò a pena di nullità o di inesistenza della notifica stessa per buona pace dell’atto che si intende far pervenire nella sfera di conoscenza del contribuente.

In ambito fiscale le regole auree sono fissate sia dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e sia dalle norme contenute nel codice di procedura civile (art. 137 e ss.).

Una regola fondamentale, disciplinata al cit. art. 60, è che  la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie; è comunque facoltà del contribuente eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti.

Qualora il contribuente abbia attivato il servizio “seguimi” di Poste Italiane (di natura contrattuale e finalizzato a far pervenire la corrispondenza all’indirizzo indicato dal richiedente), l’indirizzo indicato dalle Poste e individuato per il servizio non si può equiparare quale domicilio eletto ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.

Infatti:

l’attivazione del servizio “seguimi” non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, nè l’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio ai sensi del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. d), difettando i requisiti formali prescritti dalla citata disposizione (Cass. sent. n. 31479/2019).

 

La conclusione inevitabile cui giunge il giudice di legittimità è la dichiarazione di inesistenza della notifica effettuata presso l’indirizzo indicato con il servizio “seguimi” poiché effettuata in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; né può reputarsi sanata dal raggiungimento dello scopo in mancanza di elementi atti a far ritenere che i plichi siano stati comunque consegnati

Hai dubbi sulla notifica di un atto tributario?

Compila il modulo o  chiamaci al n. 06.68.89.18.96.

FINALISTA DELLA 50° EDIZIONE DEI “LE FONTI LEGAL AWARDS”

  
Migliore Team Legale dell’anno

Miglior Avvocato Boutique d’Eccellenza dell’anno

Miglior Boutique legale d’Eccellenza dell’anno

STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO IN CARTELLE DI PAGAMENTO EQUITALIA AVVISI DI INTIMAZIONE EQUITALIA FERMO AUTO/MOTO EQUITALIA IPOTECA EQUITALIA AVVISI DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE/INPS

Inviaci email

1 + 3 = ?

Facendo un controllo presso Equitalia mi sono trovata dei debiti con il Fisco di cui non sapevo nulla. Grazie allo Studio Sgrò ho scoperto che molte somme non erano dovute!

Ho rottamato molte cartelle ma dopo un esame più approfondito mi sono accorto che alcune erano già prescritte e altre notificate in modo non corretto. Ho fatto ricorso con lo studio Sgrò.

Non sapevo proprio come fare: avevo una montagna di cartelle esattoriali per multe con il motorino. Per fortuna abbiamo verificato ogni cartella e ci siamo accorti che c’erano molti errori…abbiamo ridotto di tanto il debito e ora sono molto più tranquilla. Grazie avvocato

Avevo un fermo sulla mia unica macchina. Abbiamo fatto ricorso contro Equitalia e abbiamo ottenuto la cancellazione del fermo e delle cartelle di pagamento.

Pensavo di dover rottamare tutte le cartelle che avevo. Invece con l’avvocato abbiamo visto che molte cartelle erano prescritte o notificate in modo sbagliato. Meno male! Ho risparmiato un bel po di soldini.

La mia posizione debitoria in Agenzia era disastrosa. Con l’avvocato Sgrò mi sono trovato bene perchè abbiamo fatto un ottimo piano che mi permette di vivere con più serenità. Ottimo lavoro.