Di recente mi sono trovato a dover gestire alcune cause, in sede tributaria, in merito alla legittimità di alcuni avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Anguillara Sabazia. Si tratta, infatti, di terreni considerati dall’amministrazione comunale quali aree edificabili, anziché terreni agricoli. La qualificazione data dal Comune, però, non risponde alla reale situazione dei terreni che risultano a tutti gli effetti all’interno di una zona agricola. Proprio per tale ragione ho consigliato al mio assistito di proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Le eccezioni sollevate dal contribuente riguardano diversi profili inerenti all’illegittimità dell’avviso di accertamento IMU.
Difetto di motivazione.
In via preliminare, abbiamo eccepito la nullità dell’avviso di accertamento per palese difetto di motivazione. Infatti, l’amministrazione comunale ha individuato in € 12/mq il valore dei terreni senza indicare al contribuente come si sia pervenuti alla determinazione di detto valore e in che modo si è data applicazione al dettato normativo di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 504/1992.
Invero, detta norma con riferimento alle aree fabbricabili dispone che “il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
Zona agricola o edificabile?
Nel merito, invece, abbiamo eccepito l’importante circostanza che il certificato di destinazione urbanistica indicava i terreni ricadenti in zona agricola in virtù del P.R.G. del 26/7/1978. Infatti, a nulla vale la successiva Variante Generale al P.R.G., adottata con Delibera n°48 del 23/12/2006, che ha assoggettato detti terreni all’interno della Zona C2 – espansione residenziale priva di riqualificazione – atteso che detto provvedimento nell’anno 2011 è decaduto (trascorsi 5 anni) per mancata approvazione da parte della Regione Lazio.
La sentenza n. 5479/16/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la sentenza n. 5479/16/2019 ha accolto il ricorso proposto dal mio studio, annullando l’avviso di accertamento IMU per un palese difetto di motivazione dell’atto e, contestualmente, condannando il Comune al pagamento di € 1.500,00 di spese processuali.
In particolare i Giudici capitolini hanno accolto il ricorso perché l’Amministrazione comunale ha applicato un valore venale non contemplato nella delibera della Giunta comunale n. 51/2007, il cui estratto è stato accluso all’avviso di accertamento opposto, limitandosi, per il resto, a riportare una mera elencazione di norme astrattamente applicabili e generiche, che costituiscono stereotipate motivazioni valevoli per qualsiasi atto.
Dunque è stata accolta la questione preliminare del difetto di motivazione.
Ma quid iuris in merito alla corretta qualificazione dei terreni?
Sul punto ci soccorre la recentissima sentenza n. 2477/16/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, seppur laconicamente, qualifica le aree oggetto di contenzioso quali aree agricole. Infatti secondo la Commissione giudicante non può trovare applicazione la Variante Generale al P.R.G., adottata con Delibera n°48 del 23/12/2006 che ha assoggettato detti terreni all’interno della Zona C2 – espansione residenziale priva di riqualificazione.
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