DELEGA DI FIRMA DEGLI ATTI TRIBUTARI

Riferimenti:

– art. 42 del D.P.R. n°600/1973;

– Corte di Cassazione, sentenza n°18758/2014;

– Corte di Cassazione, sentenza n°14942 /2013;

– Commissione Tributaria Provinciale di Enna, sentenza n°1076/3/2014.

 

Capita spesso che il contribuente si vede notificare dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento sottoscritto dal “Capo Team” o dal “Capo Area” su delega del Direttore Provinciale.

Nulla di strano. Difatti, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n°600/1973, gli accertamenti in rettifica e d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato. Detta norma, inoltre, prevede che “L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione” .

In sostanza, dal quadro normativo suindicato, si può affermare che l’avviso di accertamento, a pena di nullità, dev’essere sottoscritto dal Direttore Provinciale responsabile della Direzione Provinciale che ha emesso l’atto. Questi, tuttavia, ha facoltà di delegare la sottoscrizione ad altro impiegato alla carriera direttiva.

Ebbene, cosa accade se in sede giudiziale il ricorrente, in presenza di un atto sottoscritto dal Capo Team o Capo Area, eccepisca di non essere in grado di verificare se effettivamente il Direttore Provinciale abbia conferito loro valida delega e se quest’ultimi siano realmente impiegati alla carriera direttiva così come prescritto, a pena di nullità, dalla vigente normativa in materia?

La risposta ci è offerta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n°14942 del 14 giugno 2013: in caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni. Pertanto, non è consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l’impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell’altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio”

A tale, oramai, consolidato orientamento ha dato ulteriore continuità la sentenza n°18758/2014, sempre della Suprema Corte, ribadendo che, “L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poichè il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio”

Infine, sul punto, merita di essere citata la recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Enna (sent. n°1076/3/2014) che ha annullato un avviso di accertamento emesso dal Fisco sull’assunto che l’Agenzia delle Entrate in sede contenziosa, in presenza di specifica eccezione di parte, non ha prodotto la delega conferita al Capo Team con attestazione del valore della controversia entro i cui limiti tale delega poteva essere esercitata e con indicazione dei funzionari delegati aventi la necessaria qualifica.

Avv. Alessandro Sgrò

Articoli correlati: La comunicazione d’irregolaritàAgenzia delle Entrate (risoluzione n° 14/e del 24/1/2014)Il fisco non la beve!L’avviso IRPEF deve contenere l’esatta aliquota applicataAttenzione all’ufficio che ha emesso l’attoCircolare 11/e dell’Agenzia delle EntrateTassazione dei canoni non riscossiPrescrizione dei tributi erarialiAtti firmati dai c.d. falsi dirigentiRettifica della rendita catastale proposta tramite procedura DOCFAStudi di settore: nullità dell’avviso di accertamentoAvviso di rettifica classe e rendita catastale con procedura DOCFASottoscrizione del ruolo: la mancanza determina l’illegittità del provvedimentoOk della Cassazione all’opposizione di ruolo