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CTR di Roma: Prescrizione di 5 anni anche per debiti erariali.

Riferimenti:

– Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sentenza n. 45/13/2018.

Chi ha avuto modo di legge qualche mio articolo sulla prescrizione delle imposte e dei tributi ha già ben chiaro che lo Studio legale Sgrò da sempre si batte per il riconoscimento della prescrizione quinquennale anche con riferimento alle imposte erariali. C’è da dire che la Corte di Cassazione sul punto non ha mai preso una posizione netta, lasciando alle Commissioni di merito il delicato compito di interpretare non solo la normativa sulla prescrizione ma anche alcune  proprie criptiche pronunce. Se questo è il quadro entro cui doverci muovere è facile immaginare quanto sia tortuoso il cammino del contribuente che voglia far valere in sede giudiziale la prescrizione quinquennale delle imposte erariali (IVA –IRPEF –IRES ecc.).

Tortuoso ma non impossibile. Infatti, pur nelle difficoltà, negli ultimi anni si segnalano alcune pronunce di merito favorevoli alla tesi della prescrizione quinquennale delle imposte erariali. Ultima in ordine cronologico è la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n°45/13/2018, con cui è stata riconosciuta l’illegittimità di un’intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti sottesi (tra cui vi erano anche crediti erariali).

Al riguardo, sostengono i giudici laziali, deve registrarsi il recente intervento della Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale formatosi nel corso degli anni in tale materia presso lo stesso Giudice di legittimità, ha riconosciuto la durata quinquennale del termine prescrizionale delle pretese creditorie impositive dell’Amministrazione finanziaria riportate nella cartella di pagamento.

Si legge, in detta sentenza n. 23397 del 2016, che: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.

Dunque, la CTR di Roma, Sezione 13, partendo dalle Sezioni Unite, offre una lettura degli artt. 2948 c.c. e 2953 c.c. del tutto favorevole al contribuente.

La questione, poi assume notevole interesse anche perché secondo un recentissimo orientamento della Corte di Cassazione (leggi articolo) eventuali parziali pagamenti del tributo o dell’imposta non interrompono la prescrizione. Ciò significa che se vi sono debiti iscritti a ruolo per più di cinque anni e non vi sono stati atti interruttivi della prescrizione, il contribuente potrà agire per far dichiarare la loro illegittimità anche qualora abbia chiesto la rateazione del debito e versato alcune rate.

Pertanto, è sempre bene verificare con attenzione la propria posizione fiscale.

Se vuoi fare una valutazione della tua posizione debitoria compila il seguente modello, ti risponderemo subito!


Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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