CTR di Roma: la cartella di pagamento deve essere correttamente motivata.
Riferimenti:
– Commissione Tributaria Provinciale di Roma sentenza n. 22734/2017.
Ogni atto tributario deve essere motivato poiché solo un’adeguata motivazione permette al cittadino di ricostruire correttamente la pretesa fiscale.
Non può costituire da salvagente, come avviene spesso in giudizio, la tesi della conformità della cartella di pagamento al modello ministeriale o direttoriale atteso che ciascun atto deve indicare in modo chiaro e intellegibile la pretesa fiscale.
Quanto sopra non ammette deroghe.
Con la pronuncia n°22734/2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha dichiarato la nullità di una cartella esattoriale per difetto di motivazione originato dalla mancanza di chiarezza nei contenuti e in particolare per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati. Invero, secondo il Collegio romano nel momento stesso in cui il contribuente riceve una cartella esattoriale deve essere in grado di comprenderne causali e voci indicate, ed è il caso degli interessi applicati.
Sulle modalità di calcolo degli interessi si è pronunciata recentemente la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 24933/2016, ha dichiarato nulla la cartella per omessa indicazione delle modalità di calcolo. Il principio fondamentale è che il contenuto della cartella deve risultare intellegibile al contribuente; qualora non fosse chiara la modalità di calcolo, la conseguenza sarà l’annullamento.
A una cartella esattoriale si applicano i tassi d’interesse legale, oltre gli interessi moratori in caso di pagamento oltre la scadenza dei sessanta giorni, senza contare che agli interessi che “maturano” dopo la notifica vanno aggiunti anche quelli che sono stati già applicati dall’Ente creditore all’atto della formazione del ruolo che è stato consegnato all’Agente di riscossione.
E’, dunque evidente, che se la cartella di pagamento o un’intimazione non indicano in modo chiaro come siano stati calcolati gli interessi applicati e la percentuale degli stessi, siamo difronte a una violazione dell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 7 dello Statuto del Contribuente.
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