CORTE DI CASSAZIONE: NULLO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO SENZA PROVA DELLA DELEGA.

 

Riferimenti:

– art. 42 del D.P.R. n°600/1973;

– Corte di Cassazione, ordinanza n°12960/2017;

– Corte di Cassazione, sentenza n°22803/2015.

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n°12960/2017 è tornata ad affrontare il tema della sottoscrizione degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate. Ebbene, come già argomentato in un mio precedente articolo, qualora la sottoscrizione dell’atto impositivo non è quella del capo ufficio  titolare ma del “capo team” incombe sull’Amministrazione dimostrare in giudizio, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Difatti, solo il possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’Ufficio.

Cosa deve produrre in giudizio l’Agenzia delle Entrate?

Qualora l’avviso di accertamento è stato sottoscritto da un “capo team”, la Cassazione già con la pronuncia n°22803/2015 ha precisato che  la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 deve indicare il nominativo del soggetto delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.

Principio quest’ultimo, come dicevo, affermato dalla recentissima ordinanza n°12960/2017, che confermando la pronuncia della CTR del Lazio n°1039/2/2016, ha ritenuto illegittimo un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate poiché in giudizio non era stata fornita la prova che il soggetto sottoscrittore fosse stato delegato dal Direttore Provinciale. In sostanza, occorre una delega “nominativa , perché solo in tal modo si radica il rapporto di fiducia tra delegante e delegato, a nulla vale invece un ordine di servizio  senza l’indicazione specifica del soggetto delegato.

Avv. Alessandro Sgrò