NOVITA’ SUI PIANI DI RATEAZIONE CON EQUITALIA

 

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Con la risoluzione n°32/E del 19 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma introdotta con il Decreto del Fare, secondo la quale il piano di rateazione concordato con Equitalia decade in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive, dovrà essere applicata anche per tutti coloro che al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del c.d. Decreto Fare, avevano già in corso un piano di rateazione con Equitalia.

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha voluto riconoscere che, così com’è possibile accordare una dilazione fino a 120 rate per coloro che, prima dell’entrata in vigore del Decreto del Fare, avevano ottenuto una dilazione a 72 rate, dev’essere parimenti riconosciuto il diritto al contribuente di avvalersi della norma che prevede la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato versamento di 8 rate consecutive previste nel piano di rientro.

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IL “SI” DELLA CTP DI ROMA ALLA NOTIFICA DIRETTA DA PARTE DI EQUITALIA

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La Commissione Tributaria Provinciale di Roma dice SI

 alla cartella di pagamento notificata direttamente a mezzo posta da Equitalia

Con sentenza n° 399/58/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma riconosce all’Equitalia la possibilità di notificare direttamente per mezzo del servizio postale una cartella di pagamento.

In particolare la Commissione sostiene che “ in tema di notifica delle cartelle, è possibile, ai sensi dell’art. 26 del DPR n.602/1973,  notificare anche direttamente da parte dell’Agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt 32 e 39 del D.M. 9.04.2001 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire alla mittente”.

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PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO DA PARTE DI EQUITALIA

 

Strumento ormai frequentemente utilizzato dall’Agente della riscossione è il c.d. pignoramento presso terzi. In particolare in quest’ultimo periodo, lo studio ha avuto modo di affrontare alcuni casi relativi al pignoramento degli stipendi da parte di Equitalia. Al fine di fare, per quanto possibile, chiarezza sul punto, poiché molti erroneamente sostengono l’impignorabilità degli stipendi in virtù delle disposizioni speciali recate nel D.P.R. 602/1973, verrà tracciato nel presente contributo un quadro sintetico della disciplina.

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INESISTENTE LA CARTELLA NOTIFICATA PER MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE DIRETTAMENTE DA EQUITALIA

Comm. Trib. Provinciale di Roma – sentenza n° 247/19/2013

La notifica della cartella di pagamento per mezzo del servizio postale eseguita direttamente dall’agente per la riscossione deve considerarsi inesistente. Difatti, il legislatore con le modifiche apportate all’art. 26  del D.P.R. 602/1973, ha voluto escludere l’esattore, oggi concessionario, dalla notificazione mediante servizio postale e di conseguenza, a far data  dal 01/07/1999, l’agente della riscossione non può consegnare materialmente la cartella all’agente postale ma deve avvalersi degli ufficiali della riscossione o di altri soggetti abilitati nelle forme previste dalla legge per eseguire la notifica per il tramite del servizio postale.

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L’ESTRATTO DI RUOLO E’ OPPONIBILE?

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Sebbene la Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n°6906/2013, abbia escluso l’impugnabilità degli estratti di ruolo rilasciati da Equitalia, poiché considerati atti interni dell’amministrazione, in questi ultimi mesi si è assistito ad alcune pronunce da parte delle Commissioni Tributarie Provinciali che sembrano non aderire al nuovo indirizzo dei giudici di legittimità. In particolare, segnaliamo una pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone (sentenza n° 62/5/2014) che aderisce al precedente indirizzo della Suprema Corte espresso con la sentenza n°724/2010, secondo cui “l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l’estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo”.

In sostanza, la Commissione Tributaria provinciale di Frosinone, richiamando espressamente il precedente orientamento della Cassazione, ha ritenuto legittima l’impugnazione avverso la semplice stampa dell’estratto di ruolo ricevuta in copia presso gli sportelli dell’Equitalia tutte le volte in cui il contribuente lamenti la mancata notifica della cartella di pagamento e la conseguente intervenuta prescrizione del tributo. Nel caso esaminato dalla Commissione un contribuente si era recapitato presso uno dei tanti sportelli di Equitalia per verificare la propria posizione debitoria apprendendo solo in tale circostanza che l’ente impositore aveva provveduto a iscrivere a ruolo alcuni tributi. Ritenendo di non aver mai ricevuto nessuna delle cartelle di pagamento riportate nell’estratto di ruolo adiva il giudice tributario per chiedere l’annullamento dell’iscrizione a ruolo. La Commissione, verificata l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e il mancato deposito di atti interruttivi della prescrizione, pronunciava la nullità dell’iscrizione a ruolo dando ragione al contribuente.

Da detta pronuncia, in attesa di verificare quale sarà l’effettivo orientamento delle altre Commissioni di merito, si evince che il contribuente può contestare l’iscrizione a ruolo impugnando l’estratto fornitogli allo sportello dell’Equitalia, facendo rilevare la nullità o l’inesistente notifica della cartella di pagamento presupposta e di conseguenza l’intervenuta prescrizione del presento debito tributario, senza dover attendere, con evidente pregiudizio, un atto esecutivo da parte dell’agente della riscossione (pignoramento, ipoteca).

Si consiglia pertanto di verificare presso l’agente della riscossione la propria posizione.

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