Equitalia: iscrizione ipotecaria
Ipotesi di illegittimità
Riferimenti:
art. 77 del D.P.R. n°602/1973
Corte di Giustizia Europea , Causa Sopropè C-349/07
Corte di Giustizia Europea, cause riunite C-129/13 e C-130/13;
Cass. Civ. SS.UU. sentenza n° 19667/2014;
E’ nota, per chi frequenta le aule tributarie, l’enorme resistenza da parte di alcune Commissioni nel riconoscere, difronte a un’eccezione del contribuente, l’illegittimità di un provvedimento per violazione del diritto del c.d. contraddittorio preventivo e, cioè, quel fondamentale diritto per ogni persona di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento, sia se emanato dall’ente impositore e sia se emesso dall’agente per la riscossione, che possa incidere in modo negativo nella propria sfera di interessi.
In verità, detto diritto già da tempo è stato riconosciuto come un principio fondamentale dell’Unione Europea tanto che la Corte di Giustizia Europea in alcune sue recenti pronunce ha affermato che il diritto al contraddittorio, in qualsiasi procedimento, è attualmente non solo sancito negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che garantiscono il rispetto dei diritti di difesa nonché il diritto a un procedimento equo, bensì anche dall’art. 41 che garantisce il diritto a una buona amministrazione, inteso come diritto di ascolto del destinatario prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo.
Conclude la Corte che in forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione, mediante una previa comunicazione del provvedimento che sarà adottato, con la fissazione di un termine per presentare eventuali difese od osservazioni. (Causa Sopropè C-349/07; cause riunite C-129/13 e C-130/13 Kamino International Logistic BV e Datema Hellman Wortwide Logistic BV.).
Ebbene, con la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU. n°19667/2014, si è finalmente riconosciuto, anche nel nostro Paese, l’obbligo in capo all’amministrazione di attivare il c.d. contraddittorio endo-procedimentale ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente. Principio il cui rispetto è dovuto a prescindere che ciò sia espressamente previsto da una norma positiva.
In sostanza la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione di un’ipoteca, da parte di Equitalia, poiché non preceduta da un apposito preavviso. Difatti i giudici di legittimità hanno affermato che “l’Amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n°602/1973 deve comunicare al contribuente di procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine, che per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni, perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto”.
La verità è che il principio espresso dalla Suprema Corte non è altro che un diritto da sempre riconosciuto dallo statuto del contribuente che alcune Commissioni Tributarie, per i noti problemi relativi al difetto d’imparzialità, ignorano.
Difatti da un’attenta lettura delle disposizioni di cui alla L. n°212/2000 emerge chiaramente (si leggano gli artt. 5,6, 7,10 e 12) la necessità di una decisione partecipata mediante l’instaurazione di un valido ed efficace contraddittorio tra amministrazione e contribuente. Del resto lo statuto del contribuente altro non è che un complesso di norme la cui funzione è di improntare l’attività amministrativa alle regole dell’efficienza e della trasparenza, realizzando l’inalienabile diritto di difesa del cittadino.
L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.
Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.
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