UTILI PRO QUOTA AI SOCI

Comm. Trib Regionale di Roma – sentenza n°309/29/2013

 

Nel caso di società a ristretta base societaria, in sede di accertamento di utili non contabilizzati, relativamente alle imposte sui redditi, si ritiene applicabile la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria, come da prassi consolidata, sulla quale concorda anche la Suprema Corte di Cassazione. Tutto ciò corrisponde ad uno schema logico-giuridico, corrispondente all’art.38 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, che fa presumere ragionevolmente che, ove non venga dimostrato che gli utili sono rimasti nel patrimonio della società , essi siano affluiti nella disponibilità dei singoli soci.

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ACCERTAMENTI ALBERGHI E RISTORANTI

Negli ultimi anni si è assistito a un notevole incremento di accertamenti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate, volti a ricostruire i ricavi delle attività alberghiere e di ristorazione in base al consumo di acqua minerale, all’utilizzo di tovaglioli o di lenzuola da parte dei clienti. Detto tipo di accertamento tecnicamente viene definito analitico-induttivo e sostanzialmente consiste nel contestare al contribuente dei maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, non solo sulla base di prove dirette (fatture e altri documenti), ma anche, e spesso, sulla base di presunzioni qualificate, ovvero gravi, precise e concordanti.

Orbene, il fondamento normativo da cui trae origine detta attività di accertamento è da individuarsi nell’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973, che dispone: “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

Dunque, se l’attività presuntiva dell’Amministrazione Finanziaria è normativamente prevista dobbiamo tuttavia sincerarci, mediante una breve analisi della giurisprudenza di merito e di legittimità, entro quali limiti è ammesso l’utilizzo, nei casi sopra individuati, dell’accertamento analitico-induttivo.

In materia di ristorazione spesso si prende a riferimento il numero dei tovaglioli lavati ricavando da questi il numero dei pasti realmente consumati dai clienti. Pertanto, se da una verifica risultasse che il numero dei tovaglioli fosse notevolmente maggiore dei pasti consumati dagli avventori, l’Agenzia potrebbe procedere alla contestazione dei presunti maggiori ricavi e recta via alla rideterminazione del reddito d’impresa

E’ bene precisare che detta ricostruzione induttiva dei ricavi deve tenere conto anche di ulteriori utilizzi, come ad esempio i tovaglioli impiegati in cucina, quelli utilizzati dai camerieri e quelli riservati in genere all’autoconsumo. Difatti, una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n°58/5/2013, ha ritenuto illegittima l’attività accertatrice dell’Ufficio sull’assunto che quest’ultimo“ha considerato 21.200 tovaglioli per i coperti con un abbattimento del 25%. senza considerare il notevole uso dei tovaglioli in cucina come strofinacci e in sala per portare il vino, per coprire i cestini del pane, per i tavoli a buffet, per i tavoli per gli aperitivi, per i tavoli del coffee break, ecc. e per i pasti somministrati ai dipendenti e collaboratori e per l’autoconsumo” e inoltre “non ha considerato la capienza dei locali, i giorni di apertura e i turni di servizio”.

Cosa dire invece dell’accertamento basato sul numero di bottiglie d’acqua consumate dai clienti?

In questo caso la Corte di Cassazione con sentenza n°17408/2010, ha dichiarato la legittimità dell’operato dell’Ufficio poichè la quantità di acqua minerale consumata nell’attività di ristorazione era notevolmente eccedente da quella che può essere consumata dai singoli avventori secondo il numero dei pasti dichiarati dal titolare del ristorante. Ciò nonostante, la Corte ha voluto comunque precisare che “la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell’art. 53 Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l’importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi, che non possono però avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta (confronto che può essere anche vincente per gli strumenti presuntivi allorchè i dati forniti dal contribuente risultino inattendibili).”

Diversa e più complessa è la questione dell’accertamento c.d. lenzuolometrico, cioè basato sul numero di lenzuola lavate dalla struttura ricettiva.

Con la sentenza n°12/12/2013, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, ha dichiarato l’illegittimità dell’accertamento basato sul numero di lavaggi delle lenzuola poiché “l’accertamento doveva tener in maggior conto quanto rilevabile dalle fatture attive e dalle ricevute fiscali, dalle quali risultava l’utilizzo di camere matrimoniali anche da parte di persone singole, che i bambini al seguito dei genitori non pagavano la tariffa piena e che nel periodo invernale le tariffe applicate erano più basse, rispetto alle tariffe minime indicate nello studio di settore. Tali elementi hanno determinato una riduzione dei ricavi” inoltre, prosegue la Commissione “sulla bassa redditività dell’esercizio ha inciso anche l’elevato importo del canone di locazione che ammontava a Euro. *** più aggiornamento annuale ISTAT, come rilevabile dal contratto di locazione in atti ed inoltre sono state sostenute spese di ristrutturazione dell’albergo per Euro. ***;

Concludendo, le presunzioni reperite nel corso di attività ispettive per avere una certa attendibilità devono essere adeguate alla natura del soggetto interessato, alla specifica attività svolta e alle sue dimensioni. Va comunque precisato che l’attività di accertamento degli uffici finanziari deve svolgersi nel rispetto delle cautele previste anche dallo Statuto del Contribuente per evitare arbitrii e la violazione dei fondamentali diritti del contribuente.

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DELEGA DI FIRMA DEGLI ATTI TRIBUTARI

Riferimenti:

– art. 42 del D.P.R. n°600/1973;

– Corte di Cassazione, sentenza n°18758/2014;

– Corte di Cassazione, sentenza n°14942 /2013;

– Commissione Tributaria Provinciale di Enna, sentenza n°1076/3/2014.

 

Capita spesso che il contribuente si vede notificare dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento sottoscritto dal “Capo Team” o dal “Capo Area” su delega del Direttore Provinciale.

Nulla di strano. Difatti, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n°600/1973, gli accertamenti in rettifica e d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato. Detta norma, inoltre, prevede che “L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione” .

In sostanza, dal quadro normativo suindicato, si può affermare che l’avviso di accertamento, a pena di nullità, dev’essere sottoscritto dal Direttore Provinciale responsabile della Direzione Provinciale che ha emesso l’atto. Questi, tuttavia, ha facoltà di delegare la sottoscrizione ad altro impiegato alla carriera direttiva.

Ebbene, cosa accade se in sede giudiziale il ricorrente, in presenza di un atto sottoscritto dal Capo Team o Capo Area, eccepisca di non essere in grado di verificare se effettivamente il Direttore Provinciale abbia conferito loro valida delega e se quest’ultimi siano realmente impiegati alla carriera direttiva così come prescritto, a pena di nullità, dalla vigente normativa in materia?

La risposta ci è offerta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n°14942 del 14 giugno 2013: in caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni. Pertanto, non è consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l’impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell’altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio”

A tale, oramai, consolidato orientamento ha dato ulteriore continuità la sentenza n°18758/2014, sempre della Suprema Corte, ribadendo che, “L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poichè il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio”

Infine, sul punto, merita di essere citata la recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Enna (sent. n°1076/3/2014) che ha annullato un avviso di accertamento emesso dal Fisco sull’assunto che l’Agenzia delle Entrate in sede contenziosa, in presenza di specifica eccezione di parte, non ha prodotto la delega conferita al Capo Team con attestazione del valore della controversia entro i cui limiti tale delega poteva essere esercitata e con indicazione dei funzionari delegati aventi la necessaria qualifica.

Avv. Alessandro Sgrò

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IRAP PER PROFESSIONISTI: ULTIME NOVITA’ DALLA CASSAZIONE

 

Riferimenti:

Cass. ordinanza n° 2520/2014 del 5/2/2014.

Cass. ordinanza n°7153/2014 del 26/3/2014.

Cassazione sentenza n°22020/2013

In un recente articolo abbiamo dato conto della sentenza n°50/3/2014, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone che ha accolto le doglianze di un medico di base, riconoscendo a quest’ultimo il diritto di vedersi rimborsate le somme ingiustamente versate a titolo di IRAP poiché esercitava la propria attività in forma non organizzata.

Ebbene, facendo ora particolare riferimento ai professionisti che si avvalgono del contributo di praticanti  e/o di segretarie, segnaliamo due recentissime ordinanze della Corte di Cassazione che, seppur stringatamente, giungono all’importante conclusione che sia del tutto insufficiente, al fine dell’autonoma organizzazione, la presenza all’interno di uno studio legale di soli praticanti e, non certo, può considerarsi valore decisivo la presenza a studio di una segretaria.

Estratto dell’ordinanza n°2520/2014 del 5/2/2014.

“Il ricorso – a giudizio del relatore – deve essere accolto in quanto la sentenza impugnata si limita ad affermare apoditticamente “la presenza di una forte componente organizzativa”, senza tener conto delle specifiche deduzioni di parte contribuente, che aveva ad esempio posto in luce come non si avvalesse di personale dipendente e nel suo studio operassero solo dei praticanti. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore”.

Estratto dell’ordinanza n°7153/2014 del 26/3/2014.

“la Agenzia non contesta adeguatamente la valutazione in fatto del giudice di secondo grado, limitandosi a sottolineare la quantità di spese affrontate dal professionista; fattore di per sè non decisivo se considerato nel suo importo globale, in quanto – ad esempio – le spese per trasferte o per i compensi ai domiciliatari non sono significative ai fini della sussistenza di una autonoma organizzazione. Nè assume valore decisivo la presenza di una segretaria, così come ribadito anche di recente da questa Corte. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore in quanto le modeste spese per personale dipendente non sono sufficienti a determinare, come invece ritiene la sentenza impugnata, l’automatica soggezione del contribuente ad IRAP (sentenza 22020/2013 di questa Corte)”.

Cassazione sentenza n°22020/2013.

“l’automatica sottopozione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l’IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro autonomo”. Vi sono, a giudizio del Collegio, ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività del contribuente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti)”.

In sostanza, dalle pronunce di cui abbiamo dato conto, si evince che ci si può sottrarre dal versamento Irap o chiedere il rimborso tutte le volte che non sia configurabile un’organizzazione che possa funzionare indipendentemente dall’intervento del professionista.  Elemento importante, che verrà preso in considerazione in sede giudiziaria, è senza dubbio la dichiarazioni dei redditi dell’interessato, in particolare le voci riportate nel quadro “Re”, quali ad esempio le quote di ammortamento dei beni strumentali, le spese relative agli immobili, le spese per prestazione di lavoro dipendente, per collaborazioni e compensi erogati a terzi e le spese relative agli interessi passivi.

SEGUICI ANCORA

prossimamente nella sezione “APPROFONDIMENTI” pubblicheremo un articolo in materia di

ISTANZA DI RIMBORSO IRAP.

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