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Cartella di pagamento? Ecco cosa fare…

A tutti noi è capitato di ricevere una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia della Riscossione. Dopo l’inevitabile prima fase di sconforto occorre riacquisire lucidità e chiedersi “come posso uscirne?”.

C’E’ SEMPRE UNA SOLUZIONE!

Ebbene, iniziamo con il precisare che la cartella di pagamento è un atto che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notifica al contribuente qualora quest’ultimo si ritenga abbia omesso di versare delle somme agli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Regioni, Comuni, ecc.) a titolo di sanzioni amministrative, contributi previdenziali, IMU, Tariffa rifiuti ecc.

La cartella di pagamento è un atto opponibile in sede giudiziaria entro dei termini brevi.

Il termine per ricorrere in sede giudiziale è essenzialmente legato al tributo indicato nella cartella di pagamento.

Ad esempio:

– se si tratta di sanzioni amministrative (multe) il ricorso dev’essere inoltrato al Giudice di Pace entro il termine perentorio di 30 giorni.

se, invece, si tratta di un bollo auto, Irpef, Iva, diritto annuale della Camera di Commercio, occorrerà proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

– se, invece, siamo difronte a contributi INPS occorrerà ricorrere entro 20/40 giorni davanti al Tribunale del Lavoro.

Trascorsi i termini appena indicati senza opposizione da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione procederà con le azioni esecutive o cautelari (es. Fermo del veicolo, pignoramenti, ipoteche ecc..).

NON RIPONETE UNA CARTELLA DI PAGAMENTO NEL CASSETTO!

ALLORA, COSA FARE?

1) PRIMA DI TUTTO occorre verificare se in passato sono stati notificati degli avvisi di accertamento da parte degli enti creditori che intimavano il versamento delle somme dovute e ora contenute nella cartella che avete in mano (ad esempio: avviso di accertamento della Regione per il versamento del bollo auto; verbale della Polizia Municipale se si tratta di una contravvenzione ; avviso di accertamento dell’ Agenzia delle Entrate ecc..).

Infatti, prima della notifica di una cartella di pagamento gli Enti creditori devono notificare al contribuente un avviso di accertamento.

Leggete con attenzione la vostra cartella di pagamento, infatti nel dettaglio degli importi l’Agenzia della Riscossione è tenuta ad indicare il giorno in cui l’ente creditore ha notificato il precedente avviso di accertamento.

Se pensate di non aver ricevuto alcunché, vi consiglio comunque di recarvi presso gli uffici dell’Ente Impositore (Regione, Comune, Agenzia delle Entrate, Inps ecc..) e chiedere copia della relazione di notificazione dell’avviso di accertamento indicato nella cartella.

La relazione di notifica vi permette di comprendere se l’atto sia stato effettivamente recapitato al vostro indirizzo di residenza e chi, eventualmente, l’ha ritirato. Se ci sono errori nella notifica dell’avviso di accertamento ovvero quest’ultimo non risulta notificato, la cartella di pagamento è illegittima e, pertanto, potete presentare ricorso davanti alla competente autorità (entro i termini indicati sopra) per chiederne l’annullamento.

GLI ERRORI DI NOTIFICA SONO RICORRENTI PERTANTO FATE  ESAMINARE CON ATTENZIONE A UN PROFESSIONISTA LE RELATE CHE AVETE RITIRATO PRESSO GLI UFFICI

2) LA SECONDA COSA DA VERIFICARE  è che il debito recato nella cartella di pagamento non sia caduto in prescrizione (ACCADE MOLTO SPESSO!).

Se il credito è relativo alla Tariffa Rifiuti, ai contributi previdenziali INPS, alle sanzioni amministrative (multe), il termine prescrizionale è di 5 anni, se invece si tratta di bollo auto il termine è di 3 anni e così via.

Discorso più complesso è quello relativo all’IRPEF – IRAP e IVA che ho avuto modo di approfondire in alcuni articoli pubblicati in alcune riviste specializzate e sul mio sito.

Ad ogni modo, per conoscere con precisione quali sono i termini di prescrizione e da quando decorrono vi consiglio di rivolgervi a un esperto in materia tributaria.

Nel caso in cui tra la notifica dell’avviso di accertamento e quella della cartella sia decorso il termine prescrizionale non vi rimane che chiedere l’annullamento della cartella davanti al giudice. (ATTENZIONE: la prescrizione è una eccezione giudiziale e, pertanto, la questione può essere risolta solo davanti all’autorità giudiziaria).

3) LA TERZA COSA DA VERIFICARE è che la cartella contenga tutti gli elementi previsti dalla legge. Per quest’ultimo esame vi consiglio di rivolgervi ad un esperto in materia tributaria, l’unico che può valutare la sussistenza dei requisiti normativamente prescritti per le cartelle di pagamento.

Hai ancora dubbi? Compila il modulo e chiama allo 06.68.89.18.96.


Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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