Cartella di pagamento consegnata a un “familiare convivente”. La notifica è valida?
Vi è un principio ormai consolidato in giurisprudenza: la notifica di un atto tributario (avviso di accertamento – cartella di pagamento, intimazione, fermo amministrativo ecc.) è valida anche se è stato consegnato nel luogo di residenza del destinatario a mani di “persona di famiglia”.In tali casi, infatti, spetta al contribuente, qualora volesse contestare la notifica, fornire la prova che la persona che ha materialmente ritirato l’atto non appartiene al nucleo familiare.
Opera la c.d. presunzione di conoscenza dell’atto. E’, del resto, ragionevolmente pensare che le persone legate da stretti rapporti di parentela, che per varie ragioni si trovino all’interno dell’abitazione di residenza del contribuente, consegnino a loro volta il plico o l’atto al suo destinatario.
Consegna a persona di famiglia in luogo diverso dalla residenza del destinatario
C’è comunque un caso in cui non opera la presunzione di ricezione. Ciò avviene quando l’atto è stato consegnato a persona di famiglia (coniuge in sede di separazione personale) in luogo che non corrisponde all’indirizzo di residenza anagrafica del contribuente.
I principi di diritto della Corte di Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la qualifica di “familiare convivente”, che si legge nella relazione di notifica, può essere superata dalla prova contraria fornita dal ricorrente di risiedere in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notificazione.
Non è sufficiente che la persona cui sia stato consegnato un atto sia in rapporti di parentela con il destinatario dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza (Cassazione sentenza n. 10543/2019).
Validità delle attestazioni dell’agente postale
Ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell’atto e consegnatario (quest’ultimo dichiaratosi, nella specie, “familiare convivente”) non possono presumersi dall’attestazione dell’agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell’intrinseca veridicità del relativo contenuto. Pertanto, il destinatario che produce a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto a fornire ulteriore prova (come l’impossibile prova del fatto negativo circa l’assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell’atto).
Ebbene, in estrema sintesi, ciò che conta ai fini della validità della notifica è sempre il luogo di residenza del destinatario dell’atto. Se l’atto è consegnato a persona di famiglia in un luogo diverso dalla residenza del destinatario, l’atto deve considerarsi come mai notificato.
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Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.
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