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Attenzione anche l’iscrizione ipotecaria è soggetta a prescrizione

La tesi del fisco è stata sempre quella di considerare l’iscrizione ipotecaria completamente al riparo dalla prescrizione dei tributi.

Le cose però non stanno così.

I tributi, le imposte, le sanzioni e tutto ciò che ha portato all’iscrizione di ipoteca si prescrive nei termini di legge e, pertanto, lo spirare del tempo può portare a una rideterminazione in diminuzione dell’iscrizione ipotecaria o, nella migliore delle ipotesi, alla sua cancellazione. Tutto ciò, chiaramente, se nel frattempo l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha notificato atti interruttivi, come ad esempio un’intimazione di pagamento.

Il principio della prescrizione dei tributi sottesi all’iscrizione ipotecaria ha avuto sempre enormi difficoltà ad attecchire nelle aule delle Commissioni Tributarie, ma forse le cose stanno per cambiare.

Infatti, recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18305/2020 ha finalmente stabilito che l’iscrizione ipotecaria, purché notificata alla parte, è un atto interruttivo della prescrizione con effetti istantanei. Ciò significa che una volta iscritta l’ipoteca, i tributi, le imposte, i contributi sottesi all’iscrizione stessa cadono in prescrizione secondo le regole dettate per detti tributi, imposte e contributi.

Il caso trattato dalla Corte di Cassazione ha a oggetto un’iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento dei contributi INPS. Ebbene, detti contributi si prescrivono in 5 anni. Una volta iscritta l’ipoteca, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a notificare al contribuente un atto interruttivo della prescrizione, altrimenti il giudice potrà dichiarare l’intervenuta prescrizione delle somme oggetto di misura cautelare con ordine di cancellazione dell’ipoteca esattoriale.

Il Principio espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 18305/2020) è perentorio: “…deve escludersi l’efficacia interruttiva permanente all’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 692 del 1973, ex art. 77; alla medesima iscrizione può riconoscersi, piuttosto, l’idoneità a produrre effetti interruttivi istantanei qualora presenti i connotati dell’atto di costituzione in mora, a norma dell’art. 2943 c.c., comma 4, e cioè se integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore, secondo una valutazione che è oggetto di accertamento rimesso al giudice del merito”.

Ci auguriamo che da oggi le Commissioni Tributarie abbiamo un elemento in più nel riconsiderare la loro posizione in materia di ipoteca e prescrizione.

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Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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