ATTENZIONE ALL’UFFICIO CHE HA EMESSO L’ATTO

 

 

Riferimenti:

art. 31 del D.P.R. n°600/1973;

art. 58, del D.P.R. n°600/1973;

Corte di Cassazione, sentenza n°2998/1987;

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n°149/46/2009

 

Una delle attenzioni che il professionista deve prestare nell’esame degli avvisi notificati dall’Agenzia delle Entrate al contribuente è quella relativa alla competenza territoriale dell’ufficio che ha emesso l’atto.

Difatti l’art. 31 del D.P.R. n°600/1973, dopo aver disposto al primo comma che “Gli Uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ne rilevano l’ eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute … provvedono all’ irrogazione delle pene pecuniarie …”, al secondo comma, precisa che “La competenza spetta all’Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.

Con riferimento, poi, al concetto di “domicilio fiscale”, il successivo art.58, secondo comma, del D.P.R. n°600/1973, chiarisce che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato “hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”.

Dal suindicato quadro normativo risulta evidente che se l’atto viene notificato da un ufficio territorialmente incompetente il giudice ne dovrà dichiarare l’illegittimità. Si ritiene che solo la Direzione Provinciale e il competente ufficio territoriale di domicilio fiscale del contribuente abbia una maggiore conoscenza, rispetto agli altri uffici, della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del contribuente ed è, quindi, nelle migliori condizioni per la raccolta di informazioni in modo da giungere a un’imposizione maggiormente aderente all’effettiva capacità contributiva del soggetto.

Sul punto, appare inequivoco il pensiero espresso dalla Corte di Cassazione in materia d’incompetenza territoriale degli uffici finanziari. Difatti, con la sentenza n° 2998/1987, si è affermato che “E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 1983, n. 2301; 1980, n. 4277; 1977, n. 4462) che il difetto di competenza territoriale dell’Ufficio tributario che ha proceduto all’accertamento tributario comporta l’assoluta carenza di potere dell’organo amministrativo e, quindi, un vizio sostanziale e radicale dell’atto di accertamento dal quale discende la nullità assoluta di tali atti rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento tributario avente per oggetto tali atti e, quindi, anche innanzi al giudice delle Commissioni tributarie ovvero innanzi alla giurisdizione ordinaria adita dopo la pronuncia di tali organi (Cass. 1980, n. 4277 ed altre)”.

Sulla scia di tale consolidato orientamento da parte del giudice di legittimità, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con una recente pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità di un’iscrizione a ruolo poiché disposta da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (Ufficio di Milano 3), territorialmente incompetente. Difatti, la Commissione Tributaria rilevava che il contribuente era domiciliato fiscalmente nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio di Milano 6 e, pertanto, solo quest’ultimo ufficio avrebbe potuto e dovuto eventualmente accertare e sanzionare il contribuente (Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n°149/46/2009).

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