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Attenzione alla notifica della cartella di pagamento

 – art. 60, lett. e), D.P.R. 600/1973;

– art. 140 c.p.c.

– Corte di Cassazione, sentenza n. 8298/2018

Nella mia esperienza in materia tributaria posso certamente affermare che una delle cause di maggiore contestazione davanti alle Commissioni Tributarie è l’omessa notifica della cartella di pagamento.

Difatti, molto spesso il contribuente, si reca presso il nostro studio dopo aver ricevuto un’intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sostenendo che “mai e poi mai” gli sono state notificate le cartelle indicate nell’atto. Lo stesso dicasi qualora si faccia un estratto conto presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.

Che fare in questi casi?

La risposta è semplice. Qualora vi siano dubbi sulla notifica di una cartella di pagamento (o solo sulla correttezza della procedura seguita dall’Agente della Riscossione) occorre accedere presso i preposti uffici  dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e chiedere copia delle relazioni di notificazione.

In molti casi, a seguito di detto controllo, abbiamo potuto constatare che la notifica è avvenuta, illegittimamente, attraverso il rito dell’irreperibilità assoluta. In sostanza, il messo notificatore nella relata di notifica dichiara di non aver potuto consegnare la cartella di pagamento nelle mani del destinatario poiché il vicino di casa o il portiere hanno affermato che il contribuente si era trasferito in altra abitazione. Pertanto, in questo caso, ai sensi dell’art. 60, lett e), del D.P.R. n. 600/1973, il messo notificatore è tenuto solo a depositare la cartella di pagamento presso il Comune e affiggere l’avviso di avvenuto deposito presso l’albo pretorio.

Spesso, questo modo di operare non è legittimo, in particolare nell’ipotesi in cui il contribuente, certificato di residenza alla mano, non si sia mai formalmente trasferito in altro luogo.

Si può contestare detta notifica?

La risposta è certamente positiva. Il contribuente potrà (anzi, dovrà) fare opposizione in sede giudiziaria avverso l’intimazione di pagamento o avverso l’iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella di pagamento.

Difatti, per costante e granitico orientamento della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito, il messo notificatore prima di procedere a notificare un atto con la procedura degli irreperibili assoluti deve effettuare le verifiche anagrafiche per accertarsi che:

  1.  il contribuente effettivamente si sia trasferito in un diverso comune;
  2.  che non si tratti di una mera assenza temporanea del destinatario.

In sostanza la semplice circostanza che il contribuente non sia stato reperito dall’agente notificatore in occasione di un accesso, anche se il portiere o il vicino di casa hanno dichiarato l’avvenuto trasferimento, non è di per sé tale da integrare una condizione di irreperibilità assoluta.

Invero, la semplice assenza temporanea del destinatario dalla propria abitazione non giustifica la procedura di irreperibilità assoluta bensì di quella relativa. Infatti, in quest’ultimo caso l’agente notificatore  deve depositare la cartella di pagamento presso la casa comunale e al contempo inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno per informare il contribuente dell’avvenuto deposito.

La differenza è fondamentale perché solo con la ricezione della ricevuta di ritorno si sarebbe perfezionata la notifica al contribuente della cartella di pagamento.

Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8298/2018 non ha dubbi: è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio“;

Breve consiglio: prima di versare le somme richieste dal Fisco è sempre bene verificare che la procedura seguita dall’Agente della Riscossione o dall’ente impositore sia corretta.

Hai ricevuto una cartella di pagamento o un’intimazione?

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Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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