Nulla è più come prima: i Comuni possono utilizzare alle base dei loro accertamenti i dati o le immagini pubblicate su internet.
Questo è ciò che emerge dalla recentissima pronuncia n. 308/2020 della Corte di Cassazione che ha dato il proprio placet alle Amministrazioni pubbliche di fondare gli accertamenti tributari mediante l’uso di immagini scaricate da internet.
Il caso trae origine da un avviso di accertamento dell’imposta pubblicitaria emesso dal Comune abruzzese di Pineto basato esclusivamente su delle foto tratte da Google Street View (l’applicazione “gemella” di Google Maps) ove era ben visibile un veicolo di proprietà del ricorrente contenente messaggi pubblicitari non dichiarati.
L’argomentazione del giudice di legittimità è semplice:
Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicchè chi voglia inficiarne l’efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità. (Cass. 308/2020)
La questione non è di poco conto poiché secondo il costante orientamento del giudice di legittimità il disconoscimento non può essere generico, ma deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (tra le tante pronunce: Cass. sent. n. 24613/2019).
Spetta al contribuente, dunque, confutare la veridicità di quanto emerge dal “servizio fotografico”, anche quando scaricato da siti internet, prodotto in giudizio da parte dell’ente impositore e ciò anche attraverso delle presunzioni.
In casi come questi, a parer mio, occorre puntare non tanto sul valore probatorio delle foto, principio ormai assodato in sede di giurisprudenza di legittimità, ma sul fatto che i riscontri fotografici in questione non potevano mai assicurare la certezza della data del rilevamento. Come “agganciare” quelle foto agli anni oggetto d’imposta? Questo probabilmente sarebbe stato un argomento valido che avrebbe fatto vacillare notevolmente la tesi probatoria del Comune.
Ma a parte ciò, quello che emerge, ed è veramente interessante, è che siamo difronte a un nuovo modo di condurre le attività istruttorie e le successive fasi di accertamento da parte degli enti impositori. Ciò, ovviamente, non riguarda solo i Comuni, ma anche l’Agenzia delle Entrate che può facilmente ricostruire alcuni movimenti mediante un esame dei nostri profili social che, all’evenienza, possono far ingresso in sede giudiziaria.
Signori, siamo avvertiti: nulla è più come prima!
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