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Agevolazioni fiscali della prima casa

 

Nel caso di acquisto di un appartamento a uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l’altro coniuge anche se non ha partecipato al rogito o anche se sia sprovvisto dei requisiti di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali per la prima casa già in capo al coniuge contraente ha comunque diritto alle dette agevolazioni poiché diviene comproprietario automaticamente ex lege e non ex contracto.

L’Agenzia delle Entrate spesso provvede a notificare degli avvisi di accertamento sull’errato assunto che per ottenere le agevolazioni fiscali per la prima casa entrambo i coniugi devono rendere a rogito notarile le dichiarazioni previste per legge.

Nulla di più falso: la norma tributaria riconosce i benefici fiscali non distinguendo tra acquirente contraente e acquirente non contraente in quanto il regime agevolato segue l’effetto dell’acquisto del bene e se ne avvantaggia chi acquista (entrambo i coniugi in comunione legale ai sensi dell’art. 177 c.c.) e non certo chi stipula l’atto. In tal senso si è espressa recentemente la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n°597/14/12.

CASSAZIONE CIVILE

ORDINANZA N° 15426/2009

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

Premesso:

– che il contribuente propose ricorso avverso l’avviso di liquidazione, con il quale l’Agenzia aveva revocato i benefici “prima casa” (con l’aliquota iva agevolata del 4%), in relazione all’acquisto di un immobile ad uso abitativo sito nel Comune di ….., effettuato dalla moglie, in regime di comunione legale;

– che l’avviso trovava fondamento nel fatto che solo la moglie del ricorrente aveva, come prescritto al fine del godimento dell’agevolazione, trasferito la propria residenza nel Comune dell’immobile acquistato entro 18 mesi dalla data del rogito notarile;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che, nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte, si è venuto ad affermare il principio per cui, nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l’altro ne diviene comproprietario ex art. 177 c.c., con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali contemplate in relazione all’acquisto della “prima casa” anche se sprovvisto dei requisiti di legge, sussistenti solo in capo al coniuge acquirente (cfr. Cass. 14237/00, 8463/01);

– che a tale conclusione si è, in particolare, pervenuti in base al rilievo che l’acquisto della comproprietà di un bene da parte dei coniugi in forza dell’art. 177 c.c., si differenzia ontologicamente dall’acquisto in comune del bene stesso, giacché colui che diviene proprietario di metà del bene – che, acquistato dal coniuge (presumibilmente con denaro proprio), è da questi fatto ricadere nella comunione legale – non si rende “acquirente” del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge;

– che, di conseguenza, detto coniuge non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie sull’acquisto della “prima casa”, tanto più in considerazione del fatto che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 c.c.), sicchè un’interpretazione della legge tributaria (che del resto parla di residenza e non di residenza anagrafica), conforme ai principi del diritto di famiglia, porta a considerare la coabitazione con il coniuge acquirente come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari. ritenuto:

– che, alla luce dell’esposto principio, il ricorso del contribuente, restando assorbite tutte le altre doglianze, si rivela manifestamente fondato, sicché va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;

– che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, ricorrono le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009


Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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