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Agevolazione “prima casa”: rileva la residenza della famiglia

Riferimenti:

– Corte di Cassazione, sentenza n°25889/2015;

Davvero interessante è il recente orientamento da parte della Corte di Cassazione in materia di agevolazione della prima casa sotto il profilo della residenza anagrafica dei coniugi in regime di comunione dei beni.

Secondo i giudici di legittimità, con la recentissima sentenza n°25889/2015, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui è del tutto irrilevante la diversa residenza del coniuge che ha acquistato in regime di comunione dei beni.

In sostanza, i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 c.c.), quindi un’interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Cass. n. 14237 del 2000), in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia.

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Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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